Art. 11 
 
              Prodotti forestali spontanei non legnosi 
 
  1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica  dei  prodotti
forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e  non  alimentare,
definiscono adeguate modalita' di gestione,  garantiscono  la  tutela
della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano  la  raccolta
nel rispetto dei diritti riconosciuti ai  soggetti  titolari  di  uso
civico,  differenziando   tra   raccoglitore   per   auto-consumo   e
raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa  specifica  di
settore. 
  2. I diritti di uso  civico  di  raccolta  dei  prodotti  forestali
spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta  occasionale  non
commerciale,  qualora  non  diversamente  previsto  dal  singolo  uso
civico.