Art. 12 
 
                Forme di sostituzione della gestione 
             e di conferimento delle superfici forestali 
 
  1.   Per    la    valorizzazione    funzionale    del    territorio
agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico,  la
prevenzione e il contenimento  del  rischio  incendi  e  del  degrado
ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle  condizioni  di
sicurezza  in  caso  di  rischi  per  l'incolumita'  pubblica  e   di
instabilita'  ecologica  dei  boschi,  e   promuovono   il   recupero
produttivo delle  proprieta'  fondiarie  frammentate  e  dei  terreni
abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse
in stato di abbandono. 
  2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui
al comma 1 provvedono coordinatamente  e  in  accordo  con  gli  enti
competenti alla realizzazione degli interventi di gestione  necessari
per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri
terreni. 
  3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere  gli  interventi
di cui al comma 2 o non  sia  possibile  raggiungere  un  accordo  o,
ancora, nel caso di terreni silenti,  le  regioni  possono  procedere
all'attuazione degli interventi di  gestione  previsti  conformemente
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici,  con  forme
di sostituzione diretta o  affidamento  della  gestione  dei  terreni
interessati e delle  strutture  ivi  presenti  a  imprese,  consorzi,
cooperative di cui  all'articolo  10,  comma  5,  ad  altri  soggetti
pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle
stesse  per  la  gestione  forestale,  privilegiando  l'imprenditoria
giovanile. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  le  regioni
provvedono: 
    a)  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   per
l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli  interventi  di
gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni
dei  boschi  e  delle  loro  funzioni   protettive,   ambientali   ed
economiche, anche nell'ambito e  in  attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione forestale di cui all'articolo 6; 
    b) alla definizione degli accordi con i proprietari  dei  terreni
interessati e all'individuazione degli strumenti piu' idonei  per  la
realizzazione degli interventi  di  gestione  forestale  da  attuare,
nonche'  alla  definizione   delle   eventuali   procedure   per   la
sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3
al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei  boschi  e  le
loro funzioni protettive, ambientali ed economiche; 
    c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il  calcolo
e il riconoscimento  degli  eventuali  frutti,  al  netto  dei  costi
sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di  gestione
forestale  previsti  per  i  terreni  la  cui  proprieta'   non   sia
individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5. 
  5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti  di  cui  al
comma 4, lettera c), per un periodo massimo di  2  anni  a  decorrere
dalla disponibilita' degli stessi. Decorso il termine di cui al primo
periodo, in  assenza  di  richiesta  di  liquidazione  da  parte  dei
legittimi  proprietari  delle  superfici,  i  frutti  possono  essere
impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti
garantire   la    valorizzazione    ambientale,    paesaggistica    e
socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da  cui
i frutti sono stati  ricavati.  Le  opere  e  i  servizi  di  cui  al
precedente  periodo  devono  prevedere  attivita'  di  gestione,   di
prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e  di
ripristino dei danni causati da calamita' naturali  o  da  eventi  di
eccezionale gravita', nonche' interventi fitosanitari in aree colpite
da gravi od estese infestazioni.