Art. 16 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  alla  rubrica  dell'articolo  7,  dopo  le  parole:   «alberi
monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis.  Sono  considerati  boschi  vetusti  le  formazioni  boschive
naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  che  per  eta',  forme  o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche,  culturali  e  spirituali  presentino  caratteri   di
preminente interesse, tali da richiedere  il  riconoscimento  ad  una
speciale azione di conservazione.»; 
    c) all'articolo 7, il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  alla  cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio,  con  la  specificazione  della
localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'  chiunque  vi  abbia
interesse  possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli
alberi monumentali  e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.»; 
    d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le
regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale  di  cui  al
comma 1 e di boschi vetusti di cui  al  comma  1-bis,  effettuano  la
raccolta dei dati risultanti dal censimento  operato  dai  comuni  e,
sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi  regionali  e
li trasmettono al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. L'inottemperanza o la persistente  inerzia  delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.». 
  2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
Per l'iscrizione dei  cloni  di  pioppo  al  registro  nazionale  dei
materiali di base, e'  competente  l'Osservatorio  nazionale  per  il
pioppo,  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  che  sostituisce  nelle  sue  funzioni   la
Commissione nazionale per il pioppo di  cui  alla  legge  3  dicembre
1962, n. 1799, e che  riferisce  del  suo  operato  alla  commissione
tecnica.  Dalla  partecipazione  all'Osservatorio  nazionale  per  il
pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di
presenza,  indennita',  emolumenti  ne'   rimborsi   spese   comunque
denominati.»; 
    b) all'articolo 13, comma 2, le parole:  «della  Comunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione  europea»;  all'articolo  13,
comma 3, le parole: «nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'Unione europea»; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Commissione tecnica). -  1.  Con  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso il  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  la   Commissione   tecnica   che
sostituisce la commissione tecnico - consultiva di  cui  all'articolo
16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 
  2. La Commissione tecnica di cui  al  comma  1  e'  coordinata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. La Commissione tecnica di cui al comma 1  supporta  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  nello  svolgimento
delle funzioni di  indirizzo  e  raccordo  generale  tra  i  soggetti
istituzionali competenti,  garantendo  altresi'  lo  svolgimento  dei
compiti previsti dal presente  decreto.  La  Commissione  tecnica  in
particolare verifica e, se del caso, aggiorna: 
    a) i modelli di registro di carico e scarico di cui  all'articolo
5, comma 2; 
    b) le modalita'  di  raccolta  dei  dati  sulla  consistenza  del
materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; 
    c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo  8,
comma 12; 
    d)  i  criteri  per  l'individuazione   e   la   rappresentazione
cartografica delle regioni di provenienza, di  cui  all'articolo  10,
comma 4; 
    e)  i   criteri,   cui   devono   rispondere   i   materiali   di
moltiplicazione importati  a  garanzia  dell'equivalenza  qualitativa
rispetto  ai  materiali  prodotti   nell'Unione   europea,   di   cui
all'articolo 13, comma 3; 
    f) il peso minimo dei campioni di  sementi  da  prelevare  per  i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; 
    g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1. 
  4. I documenti di cui al comma 3 sono  adottati,  con  uno  o  piu'
decreti,  dal  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da  nove  membri,
come di seguito specificato: 
    a) un rappresentante del mondo scientifico universitario  esperto
in vivaistica forestale designato di concerto tra il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    b) tre rappresentanti delle regioni e  delle  province  autonome,
esperti del settore, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    c) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno; 
    d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    e) un  rappresentante  dei  produttori  privati,  nominato  dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Le  funzioni  di  coordinamento  e  di
segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un
funzionario della competente struttura del Ministero. I membri  della
Commissione eleggono al proprio interno il Presidente  e  definiscono
un regolamento di funzionamento. 
  7. Ai componenti della Commissione tecnica non  spettano  compensi,
gettoni  di  presenza,  indennita',  emolumenti  ne'  rimborsi  spese
comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.». 
  3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, contenuti  in  altri  testi  normativi,  sono  da  intendersi
riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 14 gennaio  2013,
          n.10 (Norme per  lo  sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la  salvaguardia
          degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari  e
          delle  alberate  di   particolare   pregio   paesaggistico,
          naturalistico, monumentale, storico e culturale).  1.  Agli
          effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in
          vigore  nel  territorio  della  Repubblica,   per   «albero
          monumentale» si intendono: 
                a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di
          formazioni boschive naturali o artificiali ovunque  ubicate
          ovvero  l'albero  secolare  tipico,  che   possono   essere
          considerati come rari esempi di maestosita'  e  longevita',
          per  eta'   o   dimensioni,   o   di   particolare   pregio
          naturalistico, per rarita' botanica  e  peculiarita'  della
          specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad  eventi
          o memorie rilevanti dal punto di vista storico,  culturale,
          documentario o delle tradizioni locali; 
                b) i filari  e  le  alberate  di  particolare  pregio
          paesaggistico,  monumentale,  storico  e   culturale,   ivi
          compresi quelli inseriti nei centri urbani; 
                c) gli alberi ad alto fusto inseriti  in  particolari
          complessi architettonici di importanza storica e culturale,
          quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici  e
          residenze storiche private. 
              1-bis. Sono considerati boschi  vetusti  le  formazioni
          boschive naturali o artificiali  ovunque  ubicate  che  per
          eta', forme o  dimensioni,  ovvero  per  ragioni  storiche,
          letterarie, toponomastiche o  paesaggistiche,  culturali  e
          spirituali presentino caratteri  di  preminente  interesse,
          tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione
          di conservazione. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          stabiliti  i  principi  e  i  criteri  direttivi   per   il
          censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad
          opera dei  comuni  e  per  la  redazione  ed  il  periodico
          aggiornamento da parte delle regioni  e  dei  comuni  degli
          elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito  l'elenco  degli
          alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia  alla  cui
          gestione provvede il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un
          albero nell'elenco  e'  data  pubblicita'  mediante  l'albo
          pretorio, con la specificazione della localita' nella quale
          esso sorge, affinche' chiunque  vi  abbia  interesse  possa
          ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli  alberi
          monumentali e dei boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato
          periodicamente ed e' messo  a  disposizione,  tramite  sito
          internet,   delle   amministrazioni   pubbliche   e   della
          collettivita'. 
              3. Le regioni  recepiscono  le  definizioni  di  albero
          monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al
          comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
          censimento operato dai comuni e, sulla base  degli  elenchi
          comunali, redigono gli elenchi regionali e  li  trasmettono
          al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia  delle
          regioni comporta, previa  diffida  ad  adempiere  entro  un
          determinato termine, l'attivazione dei  poteri  sostitutivi
          da parte del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali. 
              4.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per
          l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono  fatti  salvi  gli
          abbattimenti, le modifiche  della  chioma  e  dell'apparato
          radicale effettuati per casi motivati e  improcrastinabili,
          dietro specifica  autorizzazione  comunale,  previo  parere
          obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 
              5.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e
          di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della  dotazione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
              - Si riportano gli articoli 11 e 13, commi 2 e  3,  del
          citato decreto legislativo 10 novembre 2003, n.  386,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 11.  (Iscrizione  nei  registri  e  gestione  dei
          materiali di base). 1. L'iscrizione nei registri  regionali
          o provinciali dei materiali di base e'  effettuata  secondo
          le modalita' stabilite dagli  organismi  ufficiali,  previo
          accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli  allegati
          II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita
          scheda  tecnica.  L'organismo   ufficiale   o   l'autorita'
          territorialmente competente informa i  proprietari,  almeno
          tramite    pubblicazione    sul    Bollettino     Ufficiale
          dell'organismo    ufficiale    o     sull'Albo     pretorio
          dell'autorita' competente per territorio. 
              2. L'iscrizione di  materiale  di  base  qualificato  o
          controllato puo' essere richiesta  direttamente  anche  dal
          costitutore o dalla  persona  fisica  o  giuridica  che  ha
          eseguito le prove necessarie previste per queste categorie,
          e previa verifica  dei  requisiti  minimi  da  parte  degli
          organismi ufficiali. 
              3. Gli  organismi  ufficiali,  sentita  la  commissione
          tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione
          dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere  gli
          interventi ritenuti opportuni  per  la  loro  tutela  e  il
          miglioramento, anche  attraverso  l'adozione  di  eventuali
          misure di incentivazione. 
              4. Per l'iscrizione dei cloni  di  pioppo  al  registro
          nazionale   dei   materiali   di   base,   e'    competente
          l'Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito presso il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale
          per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e
          che riferisce del suo  operato  alla  commissione  tecnica.
          Dalla  partecipazione  all'Osservatorio  nazionale  per  il
          pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica e comunque ai  partecipanti  non  spettano
          compensi, gettoni di presenza, indennita',  emolumenti  ne'
          rimborsi spese comunque denominati.» 
              «Art. 13. (Importazione ed esportazione  dei  materiali
          di moltiplicazione). 
              (Omissis). 
              2.   La   ditta   esportatrice    di    materiale    di
          moltiplicazione che non soddisfa  i  criteri  del  presente
          decreto  legislativo  deve  trasmettere,  entro  15  giorni
          dall'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione
          europea,   la   relativa   attestazione   di   esportazione
          rilasciata dalla dogana. 
              3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione
          europea,  ai  sensi  dell'articolo   19   della   direttiva
          1999/105/CE,  il  Ministro  delle  politiche   agricole   e
          forestali individua, su proposta della commissione tecnica,
          i  criteri   cui   devono   rispondere   i   materiali   di
          moltiplicazione importati  da  Paesi  terzi,  in  modo  che
          presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle
          dei materiali prodotti nell'Unione europea.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227
          (Orientamento e modernizzazione del  settore  forestale,  a
          norma dell'articolo 7  della  L.  5  marzo  2001,  n.  57),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.