Art. 7 
 
          Disciplina delle attivita' di gestione forestale 
 
  1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le  pratiche
selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,
gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli  interventi  di
prevenzione  degli  incendi  boschivi,   i   rimboschimenti   e   gli
imboschimenti,  gli  interventi  di  realizzazione,   adeguamento   e
manutenzione della viabilita' forestale al servizio  delle  attivita'
agro-silvo-pastorali e le opere di  sistemazione  idraulico-forestale
realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima  commercializzazione  dei  prodotti  legnosi   quali   tronchi,
ramaglie e cimali, se  svolta  congiuntamente  ad  almeno  una  delle
pratiche o degli interventi predetti. Tutte le  pratiche  finalizzate
alla   salvaguardia,   al   mantenimento,   all'incremento   e   alla
valorizzazione  delle  produzioni  non   legnose,   rientrano   nelle
attivita' di gestione forestale. 
  2. Lo Stato  e  le  regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  sostengono  e  promuovono  le  attivita'   di   gestione
forestale di cui al comma 1. 
  3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu'
idonee  al  trattamento  del  bosco,  alle   necessita'   di   tutela
dell'ambiente,   del   paesaggio   e   del   suolo,   alle   esigenze
socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose,  alle
esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio  forestale  anche
in  continuita'  con  le  pratiche  silvo-pastorali  tradizionali   o
ordinarie. 
  4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle  disposizioni  del
presente articolo, le attivita' di gestione  forestale  coerentemente
con le specifiche misure in materia di  conservazione  di  habitat  e
specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al
precedente  periodo  si   applica,   ove   non   gia'   autonomamente
disciplinate, anche alle superfici  forestali  ricadenti  all'interno
delle aree naturali protette di cui  all'articolo  2  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti  della  Rete  ecologica
istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21
maggio 1992 e di altre aree di  particolare  pregio  e  interesse  da
tutelare. 
  5. Nell'ambito delle attivita' di  gestione  forestale  di  cui  al
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo
i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: 
    a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni
ai fini della difesa fitosanitaria, del  ripristino  post-incendio  o
per altri motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o  artificiale
del bosco; 
    b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui  non  matricinati,  fatti
salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti  dai  piani
di gestione forestale o dagli  strumenti  equivalenti,  nel  rispetto
delle disposizioni di  cui  agli  articoli  146  e  149  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche'  siano  trascorsi  almeno
cinque  anni  dall'ultimo  intervento,  sia   garantita   un'adeguata
distribuzione  nello  spazio  delle  tagliate  al  fine  di   evitare
contiguita' tra le stesse, e  a  condizione  che  sia  assicurata  la
rinnovazione naturale o artificiale del bosco; 
    c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi  governati  o
avviati a fustaia in  boschi  governati  a  ceduo,  fatti  salvi  gli
interventi autorizzati dalle regioni  e  volti  al  mantenimento  del
governo a ceduo in presenza di adeguata  capacita'  di  rigenerazione
vegetativa, anche  a  fini  ambientali,  paesaggistici  e  di  difesa
fitosanitaria,  nonche'  per  garantire   una   migliore   stabilita'
idrogeologica dei versanti. 
  6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme  nazionali  e
regionali  vigenti,  gli  interventi  di  ripristino  obbligatori  da
attuare in  caso  di  violazioni  delle  norme  che  disciplinano  le
attivita'  di  gestione   forestale,   comprese   le   modalita'   di
sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica ovvero mediante affidamento ad enti  delegati  dalle  stesse
per la gestione forestale,  dei  lavori  di  ripristino  dei  terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione  temporanea  e
comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'.  Nel  caso
in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un  danno
o un  danno  ambientale  ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  del
Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva  e  della
relativa normativa interna di recepimento. 
  7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  e'  vietata   la
sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie
esotiche.  Le  regioni  favoriscono   la   rinaturalizzazione   degli
imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone  rare  e
sporadiche,  nonche'  il  rilascio  di   piante   ad   invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo,  senza  compromettere
la stabilita' delle formazioni forestali e  in  particolare  la  loro
resistenza agli incendi boschivi. 
  8. Le regioni, coerentemente con quanto  previsto  dalla  Strategia
forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659  del  20  settembre
2013, promuovono sistemi di pagamento  dei  servizi  ecosistemici  ed
ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale
sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei
servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli
accordi  contrattuali.  I  criteri  di  definizione  dei  sistemi  di
remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano
essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.
221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo
70. 
  9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma  8,  deve  avvenire
anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: 
    a)  la  volontarieta'  dell'accordo,  che  dovra'   definire   le
modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; 
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle
condizioni ordinarie di offerta dei servizi; 
    c) la permanenza delle  diverse  funzioni  di  tutela  ambientale
presenti prima dell'accordo. 
  10.  Le  pratiche  selvicolturali  previste  dagli   strumenti   di
pianificazione forestale vigenti,  condotte  senza  compromettere  la
stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso  al
taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa  l'ordinaria  gestione
del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la  rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto
e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a  buona
pratica forestale e assoggettabili agli impegni  silvo-ambientali  di
cui al comma 8. 
  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e il Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di  criteri
minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attivita'  agropastorali  preesistenti  per  le  superfici   di   cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a).  Le  regioni  si  adeguano  alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 
  12. Con i  piani  paesaggistici  regionali,  ovvero  con  specifici
accordi di collaborazione stipulati tra le  regioni  e  i  competenti
organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli  interventi  previsti  ed
autorizzati dalla  normativa  in  materia,  riguardanti  le  pratiche
selvicolturali, la  forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di
bonifica, antincendio e di conservazione,  da  eseguirsi  nei  boschi
tutelati ai  sensi  dell'articolo  136  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con  i
valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi  di  cui
al periodo precedente, vengono  definiti  nel  rispetto  delle  linee
guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle  aree
ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dei  beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  13.  Le  pratiche  selvicolturali,  i   trattamenti   e   i   tagli
selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),  eseguiti
in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed  alle  norme
regionali, sono equiparati ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo
149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per  i  riferimenti  all'articolo  2  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, si veda nelle note all'articolo 6. 
              -  Per  i  riferimenti  alla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio  del  21  maggio  1992,  si   veda   nelle   note
          all'articolo 6. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  146  e  149  del
          citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art.  146.   (Autorizzazione).   1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              «Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
          1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143,  comma  4,
          lettera a),  non  e'  comunque  richiesta  l'autorizzazione
          prescritta   dall'articolo   146,   dall'articolo   147   e
          dall'articolo 159: 
                a) per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
          straordinaria, di  consolidamento  statico  e  di  restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici; 
                b)   per   gli   interventi   inerenti    l'esercizio
          dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non   comportino
          alterazione  permanente  dello   stato   dei   luoghi   con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti di attivita' ed opere  che  non  alterino  l'assetto
          idrogeologico del territorio; 
                c) per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
          riforestazione, le opere  di  bonifica,  antincendio  e  di
          conservazione da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle  foreste
          indicati dall'articolo 142, comma 1,  lettera  g),  purche'
          previsti  ed  autorizzati  in  base   alla   normativa   in
          materia.». 
              -  La  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento   e   del
          Consiglio  del  21  aprile   2004   sulla   responsabilita'
          ambientale in materia  di  prevenzione  e  riparazione  del
          danno ambientale, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 143. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1143/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
          si veda nelle note all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70 della  legge  28
          dicembre 2015, n.  221,  recante  disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13: 
              «Art. 70. (Delega  al  Governo  per  l'introduzione  di
          sistemi  di  remunerazione  dei  servizi   ecosistemici   e
          ambientali). 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica, uno o piu' decreti legislativi per l'introduzione
          di un sistema  di  pagamento  dei  servizi  ecosistemici  e
          ambientali (PSEA). 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) prevedere che il  sistema  di  PSEA  sia  definito
          quale  remunerazione  di  una  quota  di  valore   aggiunto
          derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla
          trasformazione dei servizi  ecosistemici  e  ambientali  in
          prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta
          tra   consumatore   e   produttore,   ferma   restando   la
          salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene; 
                b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in
          particolare, in  presenza  di  un  intervento  pubblico  di
          assegnazione in concessione di  un  bene  naturalistico  di
          interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare
          le sue funzioni; 
                c) prevedere che nella  definizione  del  sistema  di
          PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto  di
          remunerazione, il loro valore, nonche' i relativi  obblighi
          contrattuali e le modalita' di pagamento; 
                d) prevedere che siano  in  ogni  caso  remunerati  i
          seguenti servizi: fissazione del carbonio delle  foreste  e
          dell'arboricoltura  da  legno  di   proprieta'   demaniale,
          collettiva e privata; regimazione delle  acque  nei  bacini
          montani; salvaguardia della biodiversita' delle prestazioni
          ecosistemiche    e    delle    qualita'     paesaggistiche;
          utilizzazione di  proprieta'  demaniali  e  collettive  per
          produzioni energetiche; 
                e)  prevedere  che  nel   sistema   di   PSEA   siano
          considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo
          dei fiumi e dei torrenti; 
                f) prevedere che sia  riconosciuto  il  ruolo  svolto
          dall'agricoltura  e  dal   territorio   agroforestale   nei
          confronti dei servizi ecosistemici,  prevedendo  meccanismi
          di incentivazione  attraverso  cui  il  pubblico  operatore
          possa creare programmi con l'obiettivo  di  remunerare  gli
          imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono
          i servizi medesimi; 
                g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo
          strumento e istituto gia' esistente in materia; 
                h) prevedere che beneficiari finali  del  sistema  di
          PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree  protette,  le
          fondazioni di bacino montano integrato e le  organizzazioni
          di  gestione   collettiva   dei   beni   comuni,   comunque
          denominate; 
                i) introdurre forme di premialita'  a  beneficio  dei
          comuni che utilizzano,  in  modo  sistematico,  sistemi  di
          contabilita' ambientale e urbanistica e forme innovative di
          rendicontazione dell'azione amministrativa; 
                l) ritenere precluse le attivita'  di  stoccaggio  di
          gas naturale in acquiferi profondi. 
              3. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi, sono trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di  essi
          siano  espressi,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          assegnazione, i pareri  delle  Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i
          decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine
          per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari  di  cui   al
          presente comma scada nei  trenta  giorni  che  precedono  o
          seguono la  scadenza  del  termine  previsto  al  comma  1,
          quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.». 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  136  del  citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 136. (Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico). 1. Sono soggetti  alle  disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
                a) le cose immobili che hanno cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
                b) le ville, i giardini  e  i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                c) i complessi di cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
                d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  149  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7.