Art. 9 
 
                Disciplina della viabilita' forestale 
           e delle opere connesse alla gestione del bosco 
 
  1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera f), e' volta a garantire la salvaguardia ambientale,
l'espletamento  delle  normali  attivita'  agro-silvo-pastorali,   la
tutela e la gestione  attiva  del  territorio,  la  sorveglianza,  la
prevenzione  e  l'estinzione  degli  incendi  boschivi,   il   pronto
intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e  antropica,
le attivita' di  vigilanza  e  di  soccorso,  gli  altri  compiti  di
interesse  pubblico,  la  conservazione  del  paesaggio  tradizionale
nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni  per  la
definizione dei criteri  minimi  nazionali  inerenti  gli  scopi,  le
tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive  della  viabilita'
forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla  gestione  dei
boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. 
  3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2.