Art. 10 Appropriazione indebita 1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.».