Art. 10
Appropriazione indebita
1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a euro 1.032.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di
deposito necessario, la pena e' aumentata.».