Art. 11 
 
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto
                              speciale 
 
  1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Capo III-bis 
 
              Disposizioni comuni sulla procedibilita' 
 
  Art. 649-bis (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti
perseguibili a querela preveduti dagli  articoli  640,  terzo  comma,
640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo
comma, o aggravati dalle circostanze di cui  all'articolo  61,  primo
comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano  circostanze
aggravanti ad effetto speciale.».