Art. 12 
 
                 Disposizioni transitorie in materia 
                    di perseguibilita' a querela 
 
  1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del
presente decreto, commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore
dello stesso, il termine per la presentazione della  querela  decorre
dalla predetta data, se la persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza
notizia del fatto costituente reato. 
  2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso
delle  indagini  preliminari,  o   il   giudice,   dopo   l'esercizio
dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca  anagrafica,
informa la persona offesa dal reato della facolta' di  esercitare  il
diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la  persona
offesa e' stata informata.