Art. 2 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale 1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 615 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 615 (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale).- Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge, la pena e' della reclusione fino a un anno. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».