Art. 2 
 
                  Violazione di domicilio commessa 
                      da un pubblico ufficiale 
 
  1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile
a querela della persona offesa.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  615  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 615  (Violazione  di  domicilio  commessa  da  un
          pubblico ufficiale).- Il pubblico ufficiale, che,  abusando
          dei poteri inerenti alle sue  funzioni,  s'introduce  o  si
          trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente,  e'
          punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
              Se l'abuso consiste nell'introdursi  nei  detti  luoghi
          senza l'osservanza delle formalita' prescritte dalla legge,
          la pena e' della reclusione fino a un anno. 
              Nel caso previsto  dal  secondo  comma  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa.».