Art. 4 
 
      Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto 
             di comunicazioni informatiche o telematiche 
 
  1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto
il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
punibile a querela della persona offesa.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  617-sexies  del
          codice penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   617-sexies   (Falsificazione,   alterazione   o
          soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche  o
          telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a se'  o  ad
          altri un vantaggio o di arrecare ad altri un  danno,  forma
          falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o  in  parte,
          il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna
          delle comunicazioni relative ad un  sistema  informatico  o
          telematico o intercorrenti tra  piu'  sistemi,  e'  punito,
          qualora ne faccia uso o lasci che altri  ne  facciano  uso,
          con la reclusione da uno a quattro anni. 
              La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  nei
          casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. 
              Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa.».