Art. 4 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche 1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 617-sexies del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».