Art. 5 
 
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse  da
  persona addetta al  servizio  delle  poste,  dei  telegrafi  o  dei
  telefoni 
 
  1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930, n. 1398,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a
querela della persona offesa.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  619  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 619 (Violazione, sottrazione  e  soppressione  di
          corrispondenza commesse  da  persona  addetta  al  servizio
          delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). - L'addetto  al
          servizio delle poste, dei  telegrafi  o  dei  telefoni,  il
          quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti
          preveduti dalla prima parte dell'articolo  616,  e'  punito
          con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o
          in parte, il contenuto  della  corrispondenza,  e'  punito,
          qualora il fatto non costituisca un piu' grave  reato,  con
          la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la  multa  da
          euro 30 a euro 516. 
              Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa.».