Art. 5 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 619 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). - L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».