Art. 6 
 
Rivelazione del contenuto  di  corrispondenza,  commessa  da  persona
  addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 
 
  1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930,  n.  1398,  dopo  il  primo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  620  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza,
          commessa da persona addetta al servizio  delle  poste,  dei
          telegrafi o dei telefoni). - L'addetto  al  servizio  delle
          poste, dei telegrafi o dei telefoni, che,  avendo  notizia,
          in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza
          aperta, o  di  una  comunicazione  telegrafica,  o  di  una
          conversazione telefonica, lo rivela senza giusta  causa  ad
          altri che non sia il destinatario,  ovvero  a  una  persona
          diversa da quelle  tra  le  quali  la  comunicazione  o  la
          conversazione e' interceduta, e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a tre anni. 
              Il  delitto  e'  punibile  a  querela   della   persona
          offesa.».