Art. 7 
 
Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad  effetto
                              speciale 
 
  1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice  penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito  il
seguente: 
 
                            «Capo III-bis 
 
              Disposizioni comuni sulla procedibilita' 
 
  Art. 623-ter (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -  Per  i  fatti
perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se  la  minaccia
e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo
comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano
circostanze aggravanti ad effetto speciale.».