Art. 3 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
      determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti»  sono
inserite le seguenti «e degli atti»; 
      2) al terzo periodo  le  parole  «possono,  di  regola,  essere
aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al  50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati  di  regola
fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso
non oltre il 50 per cento»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione»  sono
aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e  «5
per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento»  e  «10
per cento»; le parole «fino a un massimo di  venti»  sono  sostituite
dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 
      2) al secondo periodo le parole  «il  numero  delle  parti»  e'
sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le  parole  «una
parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo
soggetto contro piu' soggetti»; 
      3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di  posizione»
sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola  «imputati»  e'
sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di  regola  ridotto
del 30 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  ridotto  in
misura non superiore al 30 per cento». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.  55,
          come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 12. Parametri generali per la determinazione  dei
          compensi 
                1. Ai fini della liquidazione del compenso  spettante
          per   l'attivita'   penale    si    tiene    conto    delle
          caratteristiche, dell'urgenza e del  pregio  dell'attivita'
          prestata, dell'importanza, della natura, della complessita'
          del  procedimento,  della  gravita'  e  del  numero   delle
          imputazioni,  del  numero  e   della   complessita'   delle
          questioni giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti
          giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria  dinanzi  cui
          si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del
          numero dei documenti  e  degli  atti  da  esaminare,  della
          continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza
          di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la  professione
          in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche
          riguardo  alle  conseguenze  civili   e   alle   condizioni
          finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero
          di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero
          rinvio,  e  del  tempo  necessario  all'espletamento  delle
          attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori  medi
          di cui alle tabelle  allegate,  che,  in  applicazione  dei
          parametri generali, possono essere aumentati di regola fino
          all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti  in  ogni
          caso non oltre il 50 per cento. 
                2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi  la
          stessa posizione procedimentale o processuale, il  compenso
          unico puo' di regola essere  aumentato  per  ogni  soggetto
          oltre il primo nella misura del 30 per  cento,  fino  a  un
          massimo di dieci soggetti, e del  10  per  cento  per  ogni
          soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di  trenta.
          La disposizione del periodo  precedente  si  applica  anche
          quando il numero dei soggetti ovvero delle  imputazioni  e'
          incrementato per effetto di riunione di piu'  procedimenti,
          dal momento della disposta  riunione,  e  anche  quando  il
          professionista difende  un  singolo  soggetto  contro  piu'
          soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di
          medesime situazioni di fatto o di  diritto.  Quando,  ferma
          l'identita' di posizione procedimentale o  processuale,  la
          prestazione   professionale   non   comporta   l'esame   di
          specifiche e distinte situazioni di fatto o di  diritto  in
          relazione  ai  diversi  soggetti   e   in   rapporto   alle
          contestazioni,  il  compenso  altrimenti  liquidabile   per
          l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in  misura  non
          superiore al  30  per  cento.  Per  le  liquidazioni  delle
          prestazioni  svolte  in  favore  di  soggetti  ammessi   al
          patrocinio a spese dello Stato  a  norma  del  testo  unico
          delle spese di giustizia di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico
          conto della concreta incidenza degli atti assunti  rispetto
          alla posizione processuale della persona difesa. 
                3. Il compenso si liquida per fasi.  Con  riferimento
          alle    diverse    fasi    del    giudizio    si    intende
          esemplificativamente: 
                  a) per fase di  studio,  ivi  compresa  l'attivita'
          investigativa: l'esame e studio degli  atti,  le  ispezioni
          dei  luoghi,  la  iniziale   ricerca   di   documenti,   le
          consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
          relazioni o i pareri,  scritti  o  orali,  che  esauriscano
          l'attivita' e sono resi in momento  antecedente  alla  fase
          introduttiva; 
                  b) per fase introduttiva  del  giudizio:  gli  atti
          introduttivi  quali  esposti,  denunce   querele,   istanze
          richieste     dichiarazioni,     opposizioni,      ricorsi,
          impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e
          la citazione del responsabile civile; 
                  c)  per  fase  istruttoria  o  dibattimentale:   le
          richieste, gli  scritti,  le  partecipazioni  o  assistenze
          relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali  o
          processuali  anche  preliminari,  rese  anche  in   udienze
          pubbliche o in camera di  consiglio,  che  sono  funzionali
          alla ricerca di  mezzi  di  prova,  alla  formazione  della
          prova,   comprese   liste,   citazioni   e   le    relative
          notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni,  indagati
          o imputati di reato connesso o collegato; 
                  d) per fase decisionale: le difese orali o scritte,
          le repliche,  l'assistenza  alla  discussione  delle  altre
          parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza
          pubblica.