Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi. 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.».