Art. 4 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 
 
  1. All'articolo  19,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono,  di
regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti  fino  al
50 per cento»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «possono  essere
aumentati di regola sino all'80  per  cento,  ovvero  possono  essere
diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  citato
          decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.  55,
          come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 19. Parametri generali per la determinazione  dei
          compensi. 
                1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene
          conto  delle  caratteristiche,  dell'urgenza,  del   pregio
          dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera,  della
          natura, della difficolta' e del valore  dell'affare,  della
          quantita'  e  qualita'  delle  attivita'  compiute,   delle
          condizioni   soggettive   del   cliente,   dei    risultati
          conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni
          giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla  difficolta'
          dell'affare  si  tiene  particolare  conto   di   contrasti
          giurisprudenziali  rilevanti,   della   quantita'   e   del
          contenuto della corrispondenza  che  risulta  essere  stato
          necessario  intrattenere  con  il  cliente  e   con   altri
          soggetti. Il giudice tiene conto dei  valori  medi  di  cui
          alla tabella allegata, che, in applicazione  dei  parametri
          generali, possono essere aumentati di  regola  sino  all'80
          per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso  in
          misura non superiore al 50 per cento.».