Art. 5 
 
Disciplina dei parametri  nei  procedimenti  di  mediazione  e  nella
  procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai  parametri
  tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato 
 
  1. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
L'attivita' svolta dall'avvocato nel  procedimento  di  mediazione  e
nella procedura di negoziazione assistita e' di regola  liquidata  in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 
  2. La tabella  n.  22.  allegata  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata
al presente decreto. 
  3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e'  aggiunta  la  tabella  n.  25-bis.
Procedimento  di  mediazione  e  nella  procedura   di   negoziazione
assistita, allegata come tabella B al presente decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.  55,
          come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art.    20.    Prestazioni    stragiudiziali    svolte
          precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali 
                1.  L'attivita'  stragiudiziale  svolta  prima  o  in
          concomitanza con l'attivita' giudiziale,  che  riveste  una
          autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima,  e'  di  regola
          liquidata  in  base  ai  parametri  numerici  di  cui  alla
          allegata tabella. 
                1-bis.   L'attivita'   svolta    dall'avvocato    nel
          procedimento   di   mediazione   e   nella   procedura   di
          negoziazione assistita e' di regola liquidata  in  base  ai
          parametri numerici di cui alla allegata tabella.».