Art. 11 
 
 
       Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 
         del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo  n.  40  del
2017 e' abrogato. 
  2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le
parole  da  «,  senza  la  costituzione»  a  «  n.  77  e  successive
modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «.  Il  rapporto  con
detto personale non e' assimilabile ad alcuna forma  di  rapporto  di
lavoro di natura subordinata o  parasubordinata  e  non  comporta  la
sospensione e la cancellazione dalle liste di  collocamento  o  dalle
liste di mobilita'. Il trattamento economico di  detto  personale  e'
parametrato su  quello  stabilito  dall'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
          legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 26  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.  Fino
          all'approvazione del primo  Piano  triennale,  il  servizio
          civile universale si attua,  in  via  transitoria,  con  le
          modalita' previste dalla previgente normativa in materia di
          servizio civile nazionale. 
              2. Fino all'adozione dei  provvedimenti  di  attuazione
          dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni  ulteriore
          adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile
          universale, comprese l'amministrazione e  la  gestione  del
          Fondo nazionale per il servizio civile di cui  all'articolo
          24, sono  svolti  dal  Dipartimento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, competente in materia  di  servizio
          civile  nazionale  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Ai fini  dell'applicazione  agli  enti  di  servizio
          civile universale  delle  sanzioni  amministrative  di  cui
          all'articolo 22, comma 2, il termine  «progetto»  contenuto
          nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001,  n.
          64, si intende riferito anche a «programmi di intervento». 
              4. (Abrogato).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  2,  della
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  28   (Personale   impiegato   all'estero   nelle
          attivita' di  cooperazione  internazionale  allo  sviluppo.
          Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). -  1.
          Nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo  sviluppo,
          le  organizzazioni  della  societa'  civile  e  gli   altri
          soggetti  di  cui   all'articolo   26   possono   impiegare
          all'estero personale maggiorenne  italiano,  europeo  o  di
          altri Stati esteri in possesso di  adeguati  titoli,  delle
          conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e  delle
          qualita'  personali  necessarie,  mediante  la  stipula  di
          contratti, i cui contenuti sono  disciplinati  in  sede  di
          contrattazione  collettiva,  nel  rispetto   dei   principi
          generali in materia di lavoro,  anche  autonomo,  stabiliti
          dalla normativa italiana. Entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  convocato  un
          apposito tavolo di contrattazione per  la  definizione  del
          contratto  collettivo  nazionale  del  personale  impiegato
          all'estero nelle attivita' di cooperazione  allo  sviluppo.
          Il personale di cui al  presente  articolo  deve  assolvere
          alle proprie mansioni con diligenza in modo  conforme  alla
          dignita' del proprio compito ed in nessun caso puo'  essere
          impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare. 
              2.  L'Italia  riconosce  e  promuove  il   volontariato
          prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione  allo
          sviluppo. Le organizzazioni della  societa'  civile  e  gli
          altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare  il
          personale di cui al comma 1 del presente articolo  anche  a
          titolo volontario. Il rapporto con detto personale  non  e'
          assimilabile ad alcuna  forma  di  rapporto  di  lavoro  di
          natura subordinata o  parasubordinata  e  non  comporta  la
          sospensione e la cancellazione dalle liste di  collocamento
          o dalle liste di mobilita'.  Il  trattamento  economico  di
          detto  personale  e'  parametrato   su   quello   stabilito
          dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6  marzo
          2017,  n.  40,  con  oneri  integralmente  a  carico  delle
          organizzazioni e degli altri soggetti  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma. 
              3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1
          del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  hanno  diritto  ad  essere  collocati   in
          aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro
          anni, eventualmente rinnovabili, e comunque  non  inferiore
          alla durata del contratto di cui al comma  1  del  presente
          articolo.   Il   periodo   di   aspettativa   comporta   il
          mantenimento della qualifica posseduta. 
              4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del
          dipendente,    corredata    dell'attestazione    rilasciata
          dall'Agenzia   su   richiesta   dell'organizzazione   della
          societa' civile o di altro soggetto  che  ha  stipulato  il
          contratto, concede l'aspettativa senza assegni  di  cui  al
          comma 3. L'Agenzia stabilisce le  procedure  relative  alla
          suddetta  attestazione,  che  puo'  riguardare   anche   il
          personale  impiegato  in  progetti  finanziati  dall'Unione
          europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia  fa
          parte, da altri Governi,  da  altre  amministrazioni  dello
          Stato, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  o  dagli  enti  locali,  nonche'  da  soggetti
          privati,  previa  verifica  da  parte  dell'Agenzia   della
          coerenza dell'iniziativa con le finalita' e  gli  indirizzi
          di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento
          in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che
          segue il coniuge in servizio di cooperazione. 
              5. La prova  dell'avvenuto  versamento  dei  contributi
          previdenziali di cui al comma  7  costituisce  attestazione
          sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio  costituisce
          titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio
          presso la pubblica amministrazione, nella formazione  delle
          graduatorie dei pubblici  concorsi  per  l'ammissione  alle
          carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il  periodo  di
          servizio e' computato per l'elevazione del  limite  massimo
          di eta' per la partecipazione ai pubblici  concorsi.  Salvo
          piu' favorevoli disposizioni  di  legge,  le  attivita'  di
          servizio prestate dal personale di  cui  al  comma  3  sono
          riconosciute ad  ogni  effetto  giuridico  equivalenti  per
          intero  ad  analoghe  attivita'  professionali   di   ruolo
          prestate  nell'ambito   nazionale,   in   particolare   per
          l'anzianita'  di  servizio,  per  la   progressione   della
          carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in
          rapporto alle contribuzioni versate. 
              6. In  aggiunta  ad  eventuali  condizioni  di  maggior
          favore previste nei contratti collettivi  di  lavoro,  alle
          imprese e ai datori di  lavoro  privati  che  concedono  il
          collocamento in aspettativa senza assegni al  personale  di
          cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in  loco,  da
          essi  dipendenti,  e'  data  la  possibilita'  di  assumere
          personale sostitutivo  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,  oltre  gli  eventuali  contingenti  e  limiti
          temporali in vigore. 
              7. Le organizzazioni della societa' civile e gli  altri
          soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi
          discendenti dal  contratto,  ivi  inclusi  quelli  fiscali,
          previdenziali ed assicurativi. I  contributi  previdenziali
          sono versati ai fondi  stabiliti  dalle  vigenti  leggi  in
          ossequio  al  principio   dell'unicita'   della   posizione
          assicurativa. Si applicano i  commi  5  e  6  dell'articolo
          23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              8. E' escluso ogni rapporto, anche  indiretto,  tra  il
          personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo  e
          il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale o  l'Agenzia,  anche  nel  caso  in  cui  le
          organizzazioni e gli altri  soggetti  contraenti  dovessero
          venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi  nei
          confronti di tale personale. 
              9. Gli obblighi fiscali, previdenziali  e  assicurativi
          delle  organizzazioni  e  degli  altri  soggetti   di   cui
          all'articolo 26, discendenti dal  contratto  col  personale
          all'estero, sono commisurati ai compensi  convenzionali  da
          determinare   annualmente   con   apposito   decreto    non
          regolamentare del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di concerto  con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              10.  L'Italia  promuove  e   sostiene   le   forme   di
          volontariato e servizio civile internazionale, ivi  incluse
          quelle  messe  in   atto   dall'Unione   europea   per   la
          partecipazione dei giovani alle attivita'  di  cooperazione
          allo  sviluppo.  I  soggetti  di   cui   all'articolo   26,
          accreditati ai sensi degli articoli 3 e  9  della  legge  6
          marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi  civili
          di pace, destinati alla formazione e  alla  sperimentazione
          della presenza di giovani volontari da impegnare in  azioni
          di pace non governative nelle aree di conflitto o  soggette
          a  rischio  di  conflitto  o  nelle   aree   di   emergenza
          ambientale. 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  nel
          limite  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.».