Art. 2 Compartecipazioni ai tributi erariali 1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonche' della quota spettante all'Unione europea. 2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle note alle premesse.