Art. 2 
 
                Compartecipazioni ai tributi erariali 
 
  1. La compartecipazione alle entrate  tributarie  erariali  di  cui
all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto  il  gettito  complessivo
dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei
rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonche' della quota spettante
all'Unione europea. 
  2. Le  entrate  erariali  spettanti  alla  Regione  comprendono  le
indennita', le maggiorazioni e gli interessi relativi ai  tributi  di
cui all'articolo 49 dello  Statuto  e  non  comprendono  le  sanzioni
amministrative. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo vigente  dell'art.  49  della  citata  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.