Art. 3 Gettito riferito al territorio regionale 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti. 2. E' riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso. 3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale e' costituito: a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale. 4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle societa' riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo. 5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. 8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia. 9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.
Note all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4: «Art. 4 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione. 2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi , le imprese di assicurazione proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".».