Art. 3 
 
              Gettito riferito al territorio regionale 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  49  dello  Statuto,  il
gettito dei  tributi  erariali  si  intende  riferito  al  territorio
regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti. 
  2.  E'  riferito  al  territorio  regionale  il  gettito   relativo
all'accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  ivi  erogati   per   uso
autotrazione,  il  gettito  dell'accisa  sull'energia  elettrica  ivi
consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi  lavorati  immessi  in
consumo nel territorio stesso. 
  3. Il  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
riferito al territorio regionale e' costituito: 
  a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi  e
dei sostituti di imposta, nonche'  dalle  certificazioni  sostitutive
presentate dai contribuenti  e  per  conto  dei  contribuenti  aventi
domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  b) dall'imposta sui redditi a  tassazione  separata  delle  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e
di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei
confronti dei contribuenti aventi domicilio  fiscale  nel  territorio
regionale. 
  4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle societa'  riferito  al
territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale
dell'imposta, determinata  secondo  la  distribuzione  regionale  dei
versamenti effettuata sulla base del valore della  produzione  netta,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, di ciascun soggetto passivo. 
  5.  Il  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  riferito   al
territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale
dell'imposta, determinata  in  base  all'incidenza  della  spesa  per
consumi finali delle famiglie in  Friuli-Venezia  Giulia  rispetto  a
quella  nazionale,  come  risulta  dai  dati  rilevati  dall'Istituto
nazionale di statistica. 
  6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni  diverse  da  quella
sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e  dell'imposta  sulle  riserve  matematiche  riferito  al
territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale
delle  predette  imposte,  determinata  in  base  alla  distribuzione
regionale dei premi contabilizzati dalle  imprese  di  assicurazione,
come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo. 
  7. Il gettito delle ritenute  relative  agli  interessi,  premi  ed
altri frutti  corrisposti  a  depositanti  e  correntisti  da  uffici
postali  e  da  sportelli  di  aziende  ed  istituti  di  credito  e'
costituito  da  una  quota  del   gettito   nazionale   dell'imposta,
determinata in base alla distribuzione regionale delle  giacenze  sui
depositi bancari e postali, come  risulta  dai  dati  rilevati  dalla
Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. 
  8. Il gettito  delle  imposte  sostitutive  e  delle  ritenute  sui
redditi da capitale diversi da quelli  indicati  al  comma  7  e  sui
redditi diversi riferito al territorio regionale e' costituito da una
quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata  in  base  alla
distribuzione regionale della raccolta dei  titoli  e  altri  valori,
come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia. 
  9. In tutti i casi  non  diversamente  disciplinati,  si  considera
riferito al territorio regionale  il  gettito  del  tributo  erariale
riscosso sul territorio regionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo vigente  dell'art.  49  della  citata  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali.», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4: 
              «Art. 4 (Base imponibile). - 1.  L'imposta  si  applica
          sul valore della produzione netta derivante  dall'attivita'
          esercitata nel territorio della regione. 
              2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di  piu'
          regioni si considera prodotto nel  territorio  di  ciascuna
          regione il valore della produzione netta  proporzionalmente
          corrispondente all'ammontare delle  retribuzioni  spettanti
          al personale a  qualunque  titolo  utilizzato,  compresi  i
          redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,   i
          compensi ai collaboratori coordinati e continuativi  e  gli
          utili agli associati in partecipazione di cui all'art.  11,
          comma 1, lettera c), n.  5,  addetto,  con  continuita',  a
          stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse,  operanti  per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa' finanziarie, ad eccezione della Banca  d'Italia  e
          dell'Ufficio italiano cambi , le imprese  di  assicurazione
          proporzionalmente   corrispondente,   rispettivamente,   ai
          depositi in denaro e in titoli  verso  la  clientela,  agli
          impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi  raccolti  presso
          gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione.  Si
          considera prodotto nella  regione  nel  cui  territorio  il
          soggetto passivo e' domiciliato il valore della  produzione
          netta derivante dalle attivita' esercitate  nel  territorio
          di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre  mesi,  di
          personale. 
              3. Gli atti generali concernenti  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal  Ministero
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".».