Art. 4 
 
          Modalita' di attribuzione delle entrate erariali 
 
  1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello  Statuto,  dopo
il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate  alla  Regione
mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa  intestato
presso la tesoreria dello Stato. 
  2. Qualora dopo  il  pagamento  dell'imposta  non  sia  esattamente
quantificabile  la  quota  dovuta  alla  Regione,  si   provvede   al
riversamento in suo favore di un acconto commisurato  alle  spettanze
dei precedenti esercizi. 
  3. La Regione puo' chiedere che sia sospeso il riversamento di  cui
ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare
degli acconti corrisposti in corso  d'anno  rispetto  alle  spettanze
previste. Il conguaglio e'  determinato  tenendo  conto  delle  somme
effettivamente erogate a titolo di acconto. 
  4.  La  Regione  puo'  chiedere  che  venga  applicato  un  acconto
inferiore a quello che le spetterebbe in  base  alle  risultanze  dei
precedenti  esercizi  per   consentire   un   migliore   allineamento
dell'ammontare degli acconti corrisposti  in  corso  d'anno  rispetto
alle spettanze previste. Il conguaglio e' determinato  tenendo  conto
delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo vigente  dell'art.  49  della  citata  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.