Art. 4 Modalita' di attribuzione delle entrate erariali 1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto, dopo il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate alla Regione mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato. 2. Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi. 3. La Regione puo' chiedere che sia sospeso il riversamento di cui ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio e' determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto. 4. La Regione puo' chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio e' determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle note alle premesse.