Art. 5 
 
                         Riserva all'Erario 
 
  1.  Il  gettito  derivante   da   maggiorazioni   di   aliquote   o
dall'istituzione di  nuovi  tributi,  se  destinato  per  legge  alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81  della  Costituzione,  di  nuove
specifiche spese di carattere  non  continuativo  che  non  rientrano
nelle materie  di  competenza  della  Regione,  ivi  comprese  quelle
relative a calamita'  naturali,  e'  riservato  allo  Stato,  purche'
risulti    temporalmente    delimitato,    nonche'     contabilizzato
distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non  sono
ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento  di  obiettivi
di riequilibrio della finanza pubblica, ad  eccezione  delle  riserve
stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 81
          della Costituzione: 
              «Art. 81. -  Lo  Stato  assicura  l'equilibrio  tra  le
          entrate e le spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto
          delle fasi  avverse  e  delle  fasi  favorevoli  del  ciclo
          economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.». 
              -  La  legge  27  dicembre  2013,   n.   147,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2014»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,  n.
          302, S.O. 
              - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 1,
          comma 508: 
              «508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
          statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico,  in  attuazione  dell'art.  97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali derivanti dal decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148,  e  dal  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, sono riservate  all'Erario,  per  un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della legge 23 luglio  2012,  n.  114.  Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione.».