Art. 6 
 
                            Informazione 
 
  1.  Lo  Stato  fornisce  alla  Regione  gli  elementi   informativi
necessari alla quantificazione delle quote  di  entrate  erariali  di
spettanza regionale e delle  somme  dovute  a  titolo  di  acconto  e
conguaglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.