Art. 8 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007,
n. 137 (Norme di attuazione  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il
disposto di cui al comma 2. 
  2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n.  137  del  2007
continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei  versamenti  d'imposta
effettuati  dai  contribuenti  fino  al  31  dicembre  2017  e   alla
quantificazione  dei  conguagli  delle  spettanze   dovute   per   le
annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria,  ai  versamenti
successivi al 31 dicembre 2017, fino  all'adozione  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 
  3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7,  10,
11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1965, n. 114 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza  regionale)
sono abrogati. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  decreto  legislativo  31  luglio  2007,  n.  137,
          recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  della
          Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia   di
          finanza regionale.», modificato dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2007, n. 200. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1965, n. 114, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto
          speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia  di
          finanza regionale.», modificato dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63.