Art. 8 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il disposto di cui al comma 2. 2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.», modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2007, n. 200. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.», modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63.