IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, 
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 
1963, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante  norme
di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico  e  marittimo,
nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del 
suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della 
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
riunione del 21 marzo 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 
 
  1. Al  decreto  legislativo  25  maggio  2001,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,  nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), 
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con  esclusione  del
fiume Judrio, nel tratto, classificato di  prima  categoria,  nonche'
dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con 
la regione Veneto», sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  Le  funzioni  relative  al  fiume  Judrio,  nella  sezione
classificata di prima categoria, sono  esercitate,  conformemente  al
nono  comma  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nel   rispetto
dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
  1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei  fiumi  Tagliamento  e
Livenza nelle quali ricade il confine con  la  Regione  Veneto,  sono
esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale 
di intervento»; 
    c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Il personale statale di ruolo con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte  integrante  del
presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale  per  le
Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige -  Friuli-Venezia
Giulia,  Sede  Coordinata  di  Trieste  e  Ufficio  tecnico  e  opere
marittime per la Regione  Friuli-Venezia  Giulia  alla  data  del  1°
gennaio   2018,   e'   trasferito    alla    Regione.    A    seguito
dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' contestualmente ridotta in misura corrispondente  alle  unita'  di
personale trasferito  e  conseguentemente  sono  ridotti  i  relativi
stanziamenti iscritti  nella  Missione  "Infrastrutture  pubbliche  e
logistica",  Programma  "Opere  strategiche,  edilizia   statale   ed
interventi  speciali  e  per  pubbliche  calamita'"  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica  il  contratto
collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il  predetto
personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per
il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento  tabellare  su
base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore  al
trattamento tabellare iniziale  su  base  annua  della  categoria  di
inquadramento nell'ente di destinazione, il  personale  e'  collocato
nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza  e'
conservata  a  titolo  di  assegno  personale  riassorbibile  con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il
personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale 
di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.»; 
    d) dopo l'articolo 7 e' aggiunta la seguente tabella: 
 
                              TABELLA A 
                  (Articolo 1, comma 1, lettera c) 
      UNITA' DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018) 
 
 
    


+-----------------------------------------------------------+-------+
|   PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE   |       |
|   INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                          |       |
+------------------+----------------------------------------+-------+
|     Qualifica    |                                        |       |
|  dirigenziale o  | Ufficio tecnico e opere marittime per  | Totale|
|      figura      | la Regione Friuli-Venezia Giulia       | Unita' |
|   professionale  |                                        |       |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|                  |    Sede   | Sezione|        |          |       |
|                  |coordinata |    di  |Sezione |Sezione di|       |
|                  |di Trieste | Gorizia|di Udine| Pordenone|       |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F2        |           |        |        |     1    |  1    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F3        |           |        |   2    |          |  2    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F4        |           |    1   |        |          |  1    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+


    
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il  decreto  legislativo  25  maggio  2001,  n.  265,
          recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della
          regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di  beni
          del demanio idrico e  marittimo,  nonche'  di  funzioni  in
          materia di risorse idriche e  di  difesa  del  suolo.»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione disciplina  le  funzioni
          del Presidente della Repubblica. In particolare,  il  comma
          5, conferisce al il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,
          recante  «Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
          Giulia.»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   1°
          febbraio 1963, n. 29. 
              -  Si   riporta,   di   seguito,   il   testo   vigente
          dell'articolo  5  della  citata  legge  costituzionale   31
          gennaio 1963, n. 1: 
              «Art.  5.  -  Con  l'osservanza  dei  limiti   generali
          indicati  nell'art.  4  ed  in  armonia  con   i   principi
          fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato   nelle
          singole materie, la Regione ha potesta'  legislativa  nelle
          seguenti materie: 
                1); 
                2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e
          33; 
                3)  istituzione   di   tributi   regionali   prevista
          nell'art. 51; 
                4) disciplina dei  controlli  previsti  nell'articolo
          60; 
                5); 
                6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
                7)  disciplina  dei  servizi  pubblici  di  interesse
          regionale ed assunzione di tali servizi; 
                8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle  Casse
          rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale  per
          i finanziamenti delle attivita'  economiche  nella  Regione
          (10); 
                9) istituzione e ordinamento  di  Enti  di  carattere
          locale o regionale per lo studio di programmi  di  sviluppo
          economico; 
                10) miniere, cave e torbiere; 
                11)  espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardanti opere a carico dello Stato; 
                12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
          Regione; 
                13) polizia locale, urbana e rurale; 
                14) utilizzazione delle acque pubbliche,  escluse  le
          grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 
                15) istruzione artigiana e  professionale  successiva
          alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 
                16)  igiene  e  sanita',  assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera, nonche' il  recupero  dei  minorati  fisici  e
          mentali; 
                17)  cooperazione,  compresa   la   vigilanza   sulle
          cooperative; 
                18) edilizia popolare; 
                19) toponomastica; 
                20) servizi antincendi; 
                21) annona; 
                22) opere di prevenzione  e  soccorso  per  calamita'
          naturali.". 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  25  maggio
          2001, n. 265, si veda nella nota al titolo. 
              -  Si   riporta,   di   seguito,   il   testo   vigente
          dell'articolo  65  della  citata  legge  costituzionale  31
          gennaio 1963, n. 1: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il decreto legislativo 25 maggio  2001,  n.  265,  e'
          citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo
          degli articoli 1, 2  e  6,  come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Trasferimento di beni demaniali).  -  1.  Sono
          trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia,  di  seguito
          denominata regione, tutti i beni dello  Stato  appartenenti
          al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e
          le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche,  situati  nel
          territorio regionale. 
              2. Sono trasferiti alla  regione  tutti  i  beni  dello
          Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30,  comma
          2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati  nella  laguna
          di Marano-Grado. 
              3. La regione esercita tutte le  attribuzioni  inerenti
          alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e
          2. 
              Art. 2 (Trasferimento di funzioni amministrative). - 1.
          Sono   trasferite   alla   regione   tutte   le    funzioni
          amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1,  ivi
          comprese  quelle  relative  alle   derivazioni   ed   opere
          idrauliche, che gia' non le spettino. 
              1-bis. Le funzioni  relative  al  fiume  Judrio,  nella
          sezione classificata di prima categoria,  sono  esercitate,
          conformemente  al  nono  comma  dell'articolo   117   della
          Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
              1-ter. Le funzioni  relative  alle  sezioni  dei  fiumi
          Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con  la
          Regione  Veneto,  sono  esercitate  d'intesa  tra  le   due
          Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento. 
              2. Sono, altresi', delegate alla  regione  le  funzioni
          amministrative inerenti alle grandi derivazioni. 
              3.   Sono   trasferite   alla   regione   le   funzioni
          amministrative  relative  alla   laguna   di   Marano-Grado
          previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio
          avverra' d'intesa con lo Stato in conformita'  a  modalita'
          preventivamente stabilite.». 
              «Art.  6  (Trasferimento  del  personale).  -   1.   Il
          personale  statale  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, in servizio alla data  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 4 presso gli  uffici  indicati  dallo  stesso
          comma,    previamente    individuato    dalla    competente
          amministrazione statale, e'  trasferito  alla  regione  con
          effetto dalla medesima data e  con  onere  a  carico  della
          regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e
          secondo  quanto   disposto   dalla   rispettiva   normativa
          regionale,  a  detto  personale  si  applicano   le   norme
          legislative, regolamentari e  contrattuali  rispettivamente
          previste per il  corrispondente  personale  della  regione,
          fermo restando il rispetto  dello  stato  giuridico  e  del
          trattamento economico in godimento. 
              2. Fino a quando non sia  diversamente  disposto  dalla
          rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al  comma
          1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le  funzioni  ad
          esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni
          di competenza della regione, ivi comprese  quelle  ad  essa
          delegate. 
              2-bis. Il personale statale di ruolo con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato,  indicato  nella  tabella  A,
          parte  integrante  del  presente  decreto,   assegnato   al
          Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il
          Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia,  Sede
          Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e  opere  marittime
          per la Regione  Friuli-Venezia  Giulia  alla  data  del  1°
          gennaio  2018,  e'  trasferito  alla  Regione.  A   seguito
          dell'inquadramento nei ruoli  della  Regione  del  predetto
          personale,  la  dotazione  organica  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e'  contestualmente  ridotta
          in  misura  corrispondente   alle   unita'   di   personale
          trasferito  e  conseguentemente  sono  ridotti  i  relativi
          stanziamenti  iscritti   nella   Missione   "Infrastrutture
          pubbliche  e  logistica,  Programma   "Opere   strategiche,
          edilizia statale ed interventi  speciali  e  per  pubbliche
          calamita'"  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il
          contratto  collettivo  di  lavoro  vigente   nell'ente   di
          inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella
          corrispettiva   categoria   prevista   per   il   personale
          regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base
          annua  in   godimento   all'atto   dell'inquadramento   sia
          superiore al trattamento tabellare iniziale su  base  annua
          della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione,
          il personale e' collocato nella prima  posizione  economica
          utile per difetto e la differenza e' conservata a titolo di
          assegno   personale   riassorbibile   con   i    successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Il
          personale inquadrato conserva,  altresi',  la  retribuzione
          individuale   di   anzianita'   in    godimento    all'atto
          dell'inquadramento.».