Art. 2
Operazioni di consegna
1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade
il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed
il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono
trasferiti alla Regione, con le modalita' previste dall'articolo 5
del decreto legislativo n. 265/2001.
2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in
cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del
presente decreto.
3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla
titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere
dalla data di consegna dei medesimi.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e'
citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo
vigente dell'articolo 5:
«Art. 5 (Consegna dei beni). - 1. I beni di cui
all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi
descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni
alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle
parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la
voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore
della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti
necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti
da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di
fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed alla data della
consegna per quanto riguarda le opere in corso di
realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I
processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente
decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia
o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei
beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla
data di consegna.
6.».