Art. 2 Operazioni di consegna 1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalita' previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del presente decreto. 3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5: «Art. 5 (Consegna dei beni). - 1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione. 3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti. 5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna. 6.».