Art. 2 
 
                       Operazioni di consegna 
 
  1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali  ricade
il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine,  ed
il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria,  sono
trasferiti alla Regione, con le modalita'  previste  dall'articolo  5
del decreto legislativo n. 265/2001. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i termini  fissati  dall'articolo  5,
comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in
cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del
presente decreto. 
  3.  La  Regione  esercita  tutte  le  attribuzioni  inerenti   alla
titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto  a  decorrere
dalla data di consegna dei medesimi. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto legislativo 25 maggio  2001,  n.  265,  e'
          citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo
          vigente dell'articolo 5: 
              «Art. 5 (Consegna  dei  beni).  -  1.  I  beni  di  cui
          all'articolo   1   sono   individuati   mediante    elenchi
          descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato  e  la  regione
          entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei  beni
          alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              2. I processi verbali di consegna,  sottoscritti  dalle
          parti, costituiscono titolo per  la  trascrizione,  per  la
          voltura catastale e per la intavolazione dei beni a  favore
          della regione. 
              3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti
          necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti
          da ogni diritto e tributo. 
              4. Il trasferimento dei beni, con tutte le  pertinenze,
          accessori, oneri e pesi inerenti, avviene  nello  stato  di
          fatto e di diritto in cui essi  si  trovano  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto ed alla  data  della
          consegna  per  quanto  riguarda  le  opere  in   corso   di
          realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.  I
          processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del  presente
          decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia
          o nei suoi confronti. 
              5. I proventi e le spese derivanti dalla  gestione  dei
          beni trasferiti spettano alla  regione  a  decorrere  dalla
          data di consegna. 
              6.».