Art. 3 
 
                      Decorrenza dell'efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno  effetto  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge o  delle  leggi
statali che, ai sensi dell'articolo 63,  quinto  comma,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia),  modificano  il  Titolo  IV  dello
Statuto speciale. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  63,  comma
          quinto, della citata legge costituzionale 31 gennaio  1963,
          n. 1: 
              «Art. 63. - (Omissis). 
              Le disposizioni contenute nel titolo IV possono  essere
          modificate con leggi  ordinarie,  su  proposta  di  ciascun
          membro delle Camere, del Governo e  della  Regione,  e,  in
          ogni caso, sentita la Regione.».