Art. 3 Decorrenza dell'efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 63, comma quinto, della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: «Art. 63. - (Omissis). Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.».