Art. 3
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi
statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello
Statuto speciale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 63, comma
quinto, della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1:
«Art. 63. - (Omissis).
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione.».