Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «schema Made Green in Italy»: programma nazionale volontario
per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale;
b) «gestore dello schema»: il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) «prodotto»: «bene» o «servizio», inclusi i prodotti intermedi
o semilavorati;
d) «categoria di prodotto»: gruppo di prodotti in grado di
soddisfare funzioni analoghe;
e) «linee guida PEF (Product Environmental Footprint)»: linee
guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse
comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota europea del
metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione
europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;
f) «metodo PEF»: metodo di determinazione dell'impronta
ambientale di prodotto come definito dalla raccomandazione
2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;
g) «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno studio
volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del
ciclo di vita del prodotto;
h) «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un ciclo
produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle
risorse naturali, allo smaltimento finale;
i) «regole di categoria di prodotto - RCP»: indicazioni
metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono
regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla
conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una
specifica categoria di prodotto;
l) «soggetti proponenti le RCP»: soggetti (privati o pubblici)
costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e media
impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la quota
maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per
la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello
schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della
produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente
alla proposta di RCP;
m) «dichiarazione di impronta ambientale di prodotto - DIAP»:
dichiarazione ambientale che fornisce informazioni sia quantitative
che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto;
n) «comunicazione dell'impronta ambientale di prodotto»:
divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel corso
del ciclo di vita di un prodotto, a imprese, investitori, organismi
pubblici e consumatori;
o) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente,
positiva o negativa, derivante in tutto o in parte da prodotti di
un'azienda;
p) «PEFCR - regole di categoria relative all'impronta ambientale
dei prodotti»: regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per
tipologia di prodotto elaborate nell'ambito del progetto pilota
Environmental Footprint (EF) della Commissione europea, che
complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una
data categoria di prodotto;
q) «requisiti addizionali obbligatori»: informazioni addizionali
qualitative e quantitative, che devono essere indicate dai soggetti
proponenti in ogni RCP;
r) «requisiti addizionali facoltativi»: informazioni addizionali
qualitative e quantitative che possono essere indicate dai soggetti
proponenti in ogni RCP;
s) «benchmark»: valore di riferimento utilizzato per la categoria
di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto;
t) «criteri ambientali minimi - CAM»: criteri di cui ai decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;
u) «verificatore»: soggetto (persona fisica o giuridica) atto
alla verifica indipendente perche' in possesso di requisiti di
competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e
dalle linee guida PEF;
v) «prodotti Made in Italy»: prodotti originari dell'Italia nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dalle relative
disposizioni di applicazione;
z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che
presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di
riferimento, la valutazione delle quali e' effettuata secondo il
metodo PEF;
aa) «soggetto richiedente»: produttore di prodotti classificabili
come Made in Italy ai sensi della lettera v) dell'articolo 2, che
richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.
Note all'art. 2:
- La Raccomandazione 2013/179/UE e' riportata nelle
note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare dell'11 aprile 2008 (Approvazione
del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, n.
107.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 10 aprile 2013 (Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione - revisione 2013),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013,
n. 102.
- Si riporta il testo dell'articolo 60, del citato
Regolamento (UE) n. 952, del 2013:
«Art. 60 (Acquisizione dell'origine). - 1. Le merci
interamente ottenute in un unico paese o territorio sono
considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o
piu' paesi o territori sono considerate originarie del
paese o territorio in cui hanno subito l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente
giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a
tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.».