Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «schema Made Green in Italy»: programma  nazionale  volontario
per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale; 
    b) «gestore dello schema»: il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
    c) «prodotto»: «bene» o «servizio», inclusi i prodotti  intermedi
o semilavorati; 
    d) «categoria di  prodotto»:  gruppo  di  prodotti  in  grado  di
soddisfare funzioni analoghe; 
    e) «linee guida PEF  (Product  Environmental  Footprint)»:  linee
guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di  interesse
comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota  europea  del
metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione
europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale; 
    f)  «metodo  PEF»:   metodo   di   determinazione   dell'impronta
ambientale  di   prodotto   come   definito   dalla   raccomandazione
2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF; 
    g) «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno  studio
volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del
ciclo di vita del prodotto; 
    h) «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un  ciclo
produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle
risorse naturali, allo smaltimento finale; 
    i)  «regole  di  categoria  di  prodotto  -   RCP»:   indicazioni
metodologiche rilasciate dal gestore  dello  schema  che  definiscono
regole  e  requisiti  obbligatori  e   facoltativi   necessari   alla
conduzione  di  studi  relativi  all'impronta  ambientale   per   una
specifica categoria di prodotto; 
    l) «soggetti proponenti le RCP»: soggetti  (privati  o  pubblici)
costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e  media
impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la  quota
maggioritaria del settore della specifica categoria di  prodotto  per
la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno  dello
schema; per  quota  maggioritaria  si  intende  oltre  il  50%  della
produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare  precedente
alla proposta di RCP; 
    m) «dichiarazione di impronta  ambientale  di  prodotto -  DIAP»:
dichiarazione ambientale che fornisce informazioni  sia  quantitative
che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto; 
    n)  «comunicazione   dell'impronta   ambientale   di   prodotto»:
divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel  corso
del ciclo di vita di un prodotto, a imprese,  investitori,  organismi
pubblici e consumatori; 
    o)  «impatto  ambientale»:   qualsiasi   modifica   all'ambiente,
positiva o negativa, derivante in tutto o in  parte  da  prodotti  di
un'azienda; 
    p) «PEFCR - regole di categoria relative all'impronta  ambientale
dei prodotti»: regole, basate  sul  ciclo  di  vita,  specifiche  per
tipologia di  prodotto  elaborate  nell'ambito  del  progetto  pilota
Environmental  Footprint  (EF)   della   Commissione   europea,   che
complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una
data categoria di prodotto; 
    q) «requisiti addizionali obbligatori»: informazioni  addizionali
qualitative e quantitative, che devono essere indicate  dai  soggetti
proponenti in ogni RCP; 
    r) «requisiti addizionali facoltativi»: informazioni  addizionali
qualitative e quantitative che possono essere indicate  dai  soggetti
proponenti in ogni RCP; 
    s) «benchmark»: valore di riferimento utilizzato per la categoria
di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto; 
    t) «criteri ambientali minimi - CAM»: criteri di cui  ai  decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008 e 10 aprile 2013; 
    u) «verificatore»: soggetto (persona  fisica  o  giuridica)  atto
alla verifica  indipendente  perche'  in  possesso  di  requisiti  di
competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e
dalle linee guida PEF; 
    v) «prodotti Made in Italy»: prodotti originari  dell'Italia  nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
che istituisce il  codice  doganale  dell'Unione,  e  dalle  relative
disposizioni di applicazione; 
    z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in  Italy  che
presentano prestazioni ambientali pari o superiori  ai  benchmark  di
riferimento, la valutazione delle  quali  e'  effettuata  secondo  il
metodo PEF; 
    aa) «soggetto richiedente»: produttore di prodotti classificabili
come Made in Italy ai sensi della lettera  v)  dell'articolo  2,  che
richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La Raccomandazione  2013/179/UE  e'  riportata  nelle
          note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare dell'11 aprile 2008 (Approvazione
          del Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei
          consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008,  n.
          107. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  del  10  aprile  2013  (Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore della pubblica amministrazione -  revisione  2013),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3  maggio  2013,
          n. 102. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  60,  del  citato
          Regolamento (UE) n. 952, del 2013: 
              «Art. 60 (Acquisizione dell'origine).  -  1.  Le  merci
          interamente ottenute in un unico paese  o  territorio  sono
          considerate originarie di tale paese o territorio. 
              2. Le merci alla cui produzione  contribuiscono  due  o
          piu' paesi o  territori  sono  considerate  originarie  del
          paese  o  territorio   in   cui   hanno   subito   l'ultima
          trasformazione o lavorazione sostanziale ed  economicamente
          giustificata, effettuata  presso  un'impresa  attrezzata  a
          tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di  un
          prodotto nuovo o abbia rappresentato  una  fase  importante
          del processo di fabbricazione.».