Art. 3
Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP
1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la
richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica
categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I.
2. La richiesta di cui al comma 1, e' effettuata con una delle
modalita' di cui all'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall'acquisizione
della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o
chiede l'integrazione degli atti.
4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i
soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta
di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I.
5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata
definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella
RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e
facoltativi.
6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a
consultazione pubblica della durata di trenta giorni.
7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a
consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive
rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.
8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i
soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al
gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente
ai commenti non recepiti.
9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web,
gli esiti della consultazione pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purche' le relative credenziali di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, anche per via telematica secondo modalita'
definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve
le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».