Art. 3 Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP 1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. 2. La richiesta di cui al comma 1, e' effettuata con una delle modalita' di cui all'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l'integrazione degli atti. 4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I. 5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi. 6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni. 7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR. 8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti. 9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».