Art. 4 
 
 
                 Validita' e aggiornamento della RCP 
 
  1. Le RCP hanno una validita' di quattro anni. Novanta giorni prima
della scadenza del termine di  validita',  il  gestore  dello  schema
avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il
loro aggiornamento. 
  2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento  della  RCP  e
alla relativa pubblicazione con validita' di ulteriori quattro anni. 
  3. Le RCP in  scadenza  restano  comunque  valide  per  il  periodo
necessario al loro aggiornamento. 
  4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP
per una categoria di  prodotto,  la  Commissione  europea  elabora  e
redige un documento di PEFCR  relativo  alla  medesima  categoria  di
prodotto,  il  gestore  dello  schema   attiva   una   procedura   di
aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi,  finalizzata  a
recepire  le  indicazioni  elaborate  a  livello  comunitario,   come
indicato nell'allegato I. 
  5.  Il  gestore  dello  schema  puo'   avviare   un   processo   di
aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si  verifichino
evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o  sulle  tecnologie
applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.