Art. 4
Validita' e aggiornamento della RCP
1. Le RCP hanno una validita' di quattro anni. Novanta giorni prima
della scadenza del termine di validita', il gestore dello schema
avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il
loro aggiornamento.
2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della RCP e
alla relativa pubblicazione con validita' di ulteriori quattro anni.
3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo
necessario al loro aggiornamento.
4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP
per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e
redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di
prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di
aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a
recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come
indicato nell'allegato I.
5. Il gestore dello schema puo' avviare un processo di
aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino
evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie
applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.