Art. 6 Verifica indipendente e convalida 1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Le modalita' di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del presente regolamento. 3. L'esito positivo della verifica indipendente viene determinato attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte del verificatore. 4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.