Art. 6
Verifica indipendente e convalida
1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in
allegato II, punto 1 - numero 2) ad una procedura di verifica
effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della
normativa vigente.
2. Le modalita' di verifica e di convalida che il verificatore
applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato
III del presente regolamento.
3. L'esito positivo della verifica indipendente viene determinato
attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II,
punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte
del verificatore.
4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della
verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.