Art. 8
Forme di incentivazione
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare utilizza nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti,
nonche' nei CAM gia' approvati e pubblicati, l'adesione allo schema
«Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle
specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove
pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto
delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 87, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.».
«Art. 87 (Certificazione delle qualita'). - 1. Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che l'operatore
economico soddisfa determinate norme di garanzia della
qualita', compresa l'accessibilita' per le persone con
disabilita', le stazioni appaltanti si riferiscono ai
sistemi di garanzia della qualita' basati sulle serie di
norme europee in materia, certificati da organismi
accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualita', qualora gli operatori economici interessati
non avessero la possibilita' di ottenere tali certificati
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori
economici dimostrino che le misure di garanzia della
qualita' proposte soddisfano le norme di garanzia della
qualita' richieste.
2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la
presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da parte
dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme
di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi
di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi
all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora
ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme
europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano
dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non
avere la possibilita' di ottenerli entro i termini
richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione
appaltante accetta anche altre prove documentali delle
misure di gestione ambientale, purche' gli operatori
economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a
quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di
gestione ambientale applicabile.
3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli
operatori economici la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare la
conformita' ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34,
fanno riferimento a organismi di valutazione della
conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
conformita' alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie
17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati
come prova del rispetto delle norme ambientali e di
qualita' sono messe a disposizione degli altri Stati
membri, su richiesta dalla Cabina di regia.».