Art. 8 
 
 
                       Forme di incentivazione 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare utilizza nei CAM relativi  alle  nuove  categorie  di  prodotti,
nonche' nei CAM gia' approvati e pubblicati, l'adesione  allo  schema
«Made Green in Italy» come strumento di verifica del  rispetto  delle
specifiche tecniche, da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  laddove
pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto  conto
delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  34  e  87,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art.  34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica   e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.». 
              «Art. 87 (Certificazione delle qualita'). - 1.  Qualora
          richiedano la presentazione di  certificati  rilasciati  da
          organismi  indipendenti  per  attestare   che   l'operatore
          economico soddisfa  determinate  norme  di  garanzia  della
          qualita', compresa  l'accessibilita'  per  le  persone  con
          disabilita',  le  stazioni  appaltanti  si  riferiscono  ai
          sistemi di garanzia della qualita' basati  sulle  serie  di
          norme  europee  in  materia,   certificati   da   organismi
          accreditati.   Le   stazioni   appaltanti   riconoscono   i
          certificati equivalenti rilasciati da  organismi  stabiliti
          in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove
          relative all'impiego  di  misure  equivalenti  di  garanzia
          della qualita', qualora gli operatori economici interessati
          non avessero la possibilita' di ottenere  tali  certificati
          entro i termini richiesti per motivi  non  imputabili  agli
          stessi operatori economici, a condizione che gli  operatori
          economici  dimostrino  che  le  misure  di  garanzia  della
          qualita' proposte soddisfano le  norme  di  garanzia  della
          qualita' richieste. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti,  quando   richiedono   la
          presentazione  di  certificati  rilasciati   da   organismi
          indipendenti   per   attestare   il   rispetto   da   parte
          dell'operatore economico di determinati sistemi o di  norme
          di  gestione  ambientale,  fanno  riferimento  al   sistema
          dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi
          di gestione ambientale nella misura in  cui  sono  conformi
          all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o  ancora
          ad altre norme di  gestione  ambientale  fondate  su  norme
          europee  o  internazionali  in  materia,   certificate   da
          organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
          equivalenti rilasciati  da  organismi  stabiliti  in  altri
          Stati  membri.  Qualora  gli  operatori  economici  abbiano
          dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non
          avere  la  possibilita'  di  ottenerli  entro   i   termini
          richiesti per  motivi  loro  non  imputabili,  la  stazione
          appaltante accetta  anche  altre  prove  documentali  delle
          misure  di  gestione  ambientale,  purche'  gli   operatori
          economici dimostrino che tali  misure  sono  equivalenti  a
          quelle richieste nel quadro del sistema o  della  norma  di
          gestione ambientale applicabile. 
              3. Le  stazioni  appaltanti,  qualora  richiedano  agli
          operatori  economici  la   presentazione   di   certificati
          rilasciati  da  organismi  indipendenti  per  attestare  la
          conformita' ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo  34,
          fanno  riferimento  a  organismi   di   valutazione   della
          conformita' accreditati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   in
          conformita' alle norme  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  della  serie
          17000. 
              4. Le informazioni  relative  ai  documenti  presentati
          come  prova  del  rispetto  delle  norme  ambientali  e  di
          qualita'  sono  messe  a  disposizione  degli  altri  Stati
          membri, su richiesta dalla Cabina di regia.».