Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente.