IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 15 della predetta legge riguardante  delega
al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla
protezione del know-how riservato e  delle  informazioni  commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,  l'utilizzo  e
la divulgazione illeciti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/943  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how
riservato  e  delle  informazioni  commerciali   riservate   (segreti
commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione
illeciti; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere  entro  il
termine di cui all'articolo 31, comma  3,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo  economico
e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1.  All'articolo  1,  comma  1,   del   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
le parole: «informazioni aziendali riservate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «segreti commerciali». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo  15  della  legge  25  ottobre
          2017, n. 163, recante delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2016-2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre  2017,  n.  259,  cosi'
          recita: 
              «Art. 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla   protezione   del
          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali
          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,
          l'utilizzo e la divulgazione illeciti). - 1. Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943
          del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016,
          sulla   protezione   del   know-how   riservato   e   delle
          informazioni commerciali  riservate  (segreti  commerciali)
          contro  l'acquisizione,  l'utilizzo   o   la   divulgazione
          illeciti il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi
          e criteri direttivi generali di cui all'articolo  1,  comma
          1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10
          febbraio 2005,  n.  30,  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE) 2016/943; 
              b)   prevedere   misure    sanzionatorie    penali    e
          amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso
          di  acquisizione,  utilizzo  o  divulgazione  illecita  del
          know-how e delle  informazioni  commerciali  riservate,  in
          modo da garantire  l'efficace  adempimento  degli  obblighi
          previsti dalla medesima direttiva; 
              c) apportare  tutte  le  abrogazioni,  modificazioni  e
          integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione
          europea, al fine di  assicurare  il  coordinamento  con  le
          disposizioni emanate in attuazione del presente articolo  e
          la  complessiva  razionalizzazione  della   disciplina   di
          settore. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Il testo dell'articolo 31  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, recante norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sulla  protezione  del
          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali
          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,
          l'utilizzo e la divulgazione illeciti e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 157. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,
          recante  codice  della  proprieta'  industriale,  a   norma
          dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale).  -  1.  Ai
          fini  del   presente   codice,   l'espressione   proprieta'
          industriale comprende marchi  ed  altri  segni  distintivi,
          indicazioni geografiche, denominazioni di origine,  disegni
          e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie  dei
          prodotti a  semiconduttori,  segreti  commerciali  e  nuove
          varieta' vegetali.».