Art. 3 
 
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e  dell'articolo
  98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. La rubrica della Sezione  VII  del  Capo  II  del  codice  della
proprieta'  industriale  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Segreti
commerciali». 
  2. All'articolo 98 del  codice  della  proprieta'  industriale,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Costituiscono oggetto di  tutela  i  segreti  commerciali.  Per
segreti commerciali si  intendono  le  informazioni  aziendali  e  le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 
    a) siano segrete, nel senso che non  siano  nel  loro  insieme  o
nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro   elementi
generalmente note o  facilmente  accessibili  agli  esperti  ed  agli
operatori del settore; 
    b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
    c) siano sottoposte, da parte  delle  persone  al  cui  legittimo
controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - La rubrica della Sezione VII del Capo II del  decreto
          legislativo  n.  30  del  2005,  citato  nelle  note   alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Sezione VII - Informazioni segrete». 
              - Il testo dell'articolo 98 del decreto legislativo  n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 98 (Oggetto della  tutela).  -  1.  Costituiscono
          oggetto  di  tutela  i  segreti  commerciali.  Per  segreti
          commerciali si intendono le  informazioni  aziendali  e  le
          esperienze     tecnico-industriali,     comprese     quelle
          commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore,
          ove tali informazioni: 
              a) siano segrete, nel senso  che  non  siano  nel  loro
          insieme o nella precisa configurazione e  combinazione  dei
          loro elementi generalmente note  o  facilmente  accessibili
          agli esperti ed agli operatori del settore; 
              b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
              c) siano sottoposte, da  parte  delle  persone  al  cui
          legittimo controllo sono soggette, a  misure  da  ritenersi
          ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 
              2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i  dati
          relativi a prove o altri dati segreti, la cui  elaborazione
          comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
          sia   subordinata   l'autorizzazione   dell'immissione   in
          commercio di  prodotti  chimici,  farmaceutici  o  agricoli
          implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».