Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 99 del codice  della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferma la disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo
detentore dei segreti commerciali  di  cui  all'articolo  98,  ha  il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti,  salvo
il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo  indipendente  dal
terzo.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  L'acquisizione,  l'utilizzazione  o  la  rivelazione   dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98  si  considerano  illecite
anche   quando   il   soggetto,   al    momento    dell'acquisizione,
dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza  o,  secondo
le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del  fatto  che  i
segreti   commerciali   erano   stati   ottenuti    direttamente    o
indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
ai sensi del comma 1. 
  1-ter. La produzione, l'offerta, la  commercializzazione  di  merci
costituenti violazione, oppure l'importazione,  l'esportazione  o  lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono  un  utilizzo  illecito
dei segreti commerciali di cui all'articolo 98,  quando  il  soggetto
che  svolgeva  tali  condotte  era  a  conoscenza   o,   secondo   le
circostanze, avrebbe dovuto essere  a  conoscenza  del  fatto  che  i
segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del
comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle
quali  la  progettazione,  le  caratteristiche,   la   funzione,   la
produzione  o   la   commercializzazione   beneficiano   in   maniera
significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti,  utilizzati
o rivelati illecitamente. 
  1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle  condotte  illecite
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo  n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 99 (Tutela).  -  1.  Ferma  la  disciplina  della
          concorrenza sleale,  il  legittimo  detentore  dei  segreti
          commerciali di  cui  all'articolo  98,  ha  il  diritto  di
          vietare ai terzi, salvo  proprio  consenso,  di  acquisire,
          rivelare a terzi  od  utilizzare,  in  modo  abusivo,  tali
          segreti, salvo il caso in cui essi siano  stati  conseguiti
          in modo indipendente dal terzo. 
              1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione
          dei  segreti  commerciali  di  cui   all'articolo   98   si
          considerano illecite anche quando il soggetto,  al  momento
          dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della  rivelazione,
          era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe  dovuto
          essere a conoscenza del fatto  che  i  segreti  commerciali
          erano stati ottenuti direttamente o  indirettamente  da  un
          terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente  ai  sensi
          del comma 1. 
              1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione
          di merci  costituenti  violazione,  oppure  l'importazione,
          l'esportazione  o  lo  stoccaggio  delle   medesime   merci
          costituiscono un utilizzo illecito dei segreti  commerciali
          di cui all'articolo 98, quando  il  soggetto  che  svolgeva
          tali condotte era a conoscenza o, secondo  le  circostanze,
          avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i  segreti
          commerciali erano stati utilizzati illecitamente  ai  sensi
          del comma 1. Per merci costituenti violazione si  intendono
          le merci delle quali la progettazione, le  caratteristiche,
          la  funzione,  la  produzione  o   la   commercializzazione
          beneficiano in maniera significativa dei  suddetti  segreti
          commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente. 
              1-quater.  I  diritti  e  le  azioni  derivanti   dalle
          condotte illecite di cui ai  commi  1,  1-bis  e  1-ter  si
          prescrivono in cinque anni.».