Art. 7 
 
         Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 126 del codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, sono adottate le misure idonee  a  garantire  la  tutela  della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.     Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice,  nel  decidere  se  adottare  una
delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne  la  proporzionalita',
considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: 
    a) il valore dei segreti commerciali; 
    b)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione  illecite
dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. 
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'
se  le  informazioni  sull'autore  della  violazione  siano  tali  da
consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se
la pubblicazione di  tali  informazioni  sia  giustificata  anche  in
considerazione degli eventuali danni che  la  misura  puo'  provocare
alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 126 del decreto legislativo n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - L'autorita'
          giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza  cautelare  o  la
          sentenza  che  accerta  la  violazione   dei   diritti   di
          proprieta' industriale sia pubblicata  integralmente  o  in
          sunto o nella sola parte dispositiva,  tenuto  conto  della
          gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'  giornali  da  essa
          indicati, a spese  del  soccombente.  In  ogni  caso,  sono
          adottate le misure  idonee  a  garantire  la  tutela  della
          riservatezza dei segreti commerciali  di  cui  all'articolo
          98. 
              1-bis.  Nei  procedimenti  relativi   all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          decidere se adottare una delle misure di cui al comma  1  e
          nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
          del caso concreto e, in particolare: 
              a) il valore dei segreti commerciali; 
              b)   la   condotta   dell'autore    della    violazione
          nell'acquisire,   utilizzare   o   rivelare    i    segreti
          commerciali; 
              c) l'impatto  dell'utilizzazione  o  della  rivelazione
          illecite dei segreti commerciali; 
              d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione
          illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della
          violazione. 
              1-ter. Ai fini  di  cui  al  comma  1-bis,  il  giudice
          considera altresi' se  le  informazioni  sull'autore  della
          violazione siano tali da  consentire  l'identificazione  di
          una persona fisica e, in tal caso, se la  pubblicazione  di
          tali informazioni sia giustificata anche in  considerazione
          degli eventuali danni che la  misura  puo'  provocare  alla
          vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».