Art. 8 
 
         Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 132 del codice della proprieta'  industriale,  dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis.   In    tutti    i    procedimenti    cautelari    relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione  illecite  dei
segreti commerciali di cui  all'articolo  98,  il  giudice  puo',  su
istanza  di  parte,  in  alternativa  all'applicazione  delle  misure
cautelari,  autorizzare  la  parte  interessata   a   continuare   ad
utilizzare  i  segreti  commerciali  prestando  idonea  cauzione  per
l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei  segreti  commerciali  di  cui  e'
autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo. 
  5-ter.  Nel  provvedere  sulle  domande  cautelari  in  materia  di
acquisizione,  utilizzazione  o  rivelazione  illecite  dei   segreti
commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice   considera   le
circostanze di cui all'articolo  124,  comma  6-bis.  Delle  medesime
circostanze il giudice tiene  conto  ai  fini  della  valutazione  di
proporzionalita' delle misure. 
  5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari
adottate a tutela dei segreti  commerciali  di  cui  all'articolo  98
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per  mancato  inizio  del
giudizio di merito nel termine perentorio di cui al  comma  2  ovvero
perdono  efficacia  a  causa  di  un'azione  o  di  un'omissione  del
ricorrente,   ovvero   se   viene   successivamente   accertato   che
l'acquisizione, l'utilizzo o la  rivelazione  illeciti  dei  predetti
segreti  commerciali  non  sussisteva,  il  ricorrente  e'  tenuto  a
risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 132 del decreto legislativo n.
          30  del  2005,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  132.  Anticipazione  della  tutela  cautelare  e
          rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito.
          1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129,  131
          e  133  possono  essere  concessi   anche   in   corso   di
          brevettazione o di registrazione, purche'  la  domanda  sia
          stata resa accessibile al  pubblico  oppure  nei  confronti
          delle persone a cui la domanda sia stata notificata. 
              2.  Se  il  giudice  nel  rilasciare  il  provvedimento
          cautelare non stabilisce il  termine  entro  cui  le  parti
          devono iniziare il giudizio di  merito,  quest'ultimo  deve
          essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
          o  di  trentuno  giorni  di   calendario   qualora   questi
          rappresentino un periodo piu'  lungo.  Il  termine  decorre
          dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta  in  udienza  o,
          altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state  chieste
          misure cautelari ulteriori alla  descrizione  unitamente  o
          subordinatamente a quest'ultima, ai fini  del  computo  del
          termine  si  fa  riferimento  all'ordinanza   del   giudice
          designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure. 
              3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine
          perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente  al
          suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la
          sua efficacia. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano
          ai provvedimenti di urgenza emessi ai  sensi  dell'articolo
          700  del  codice  di  procedura  civile   ed   agli   altri
          provvedimenti cautelari idonei ad  anticipare  gli  effetti
          della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte  puo'
          iniziare il giudizio di merito. 
              5. In tutti i procedimenti  cautelari  il  giudice,  ai
          fini dell'ottenimento  di  sommarie  indicazioni  tecniche,
          puo' disporre una consulenza tecnica. 
              5-bis.  In  tutti  i  procedimenti  cautelari  relativi
          all'acquisizione,  all'utilizzazione  o  alla   rivelazione
          illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
          giudice  puo',  su  istanza  di   parte,   in   alternativa
          all'applicazione delle  misure  cautelari,  autorizzare  la
          parte interessata a  continuare  ad  utilizzare  i  segreti
          commerciali  prestando  idonea  cauzione  per   l'eventuale
          risarcimento dei danni subiti dal legittimo  detentore.  E'
          vietata la rivelazione a terzi dei segreti  commerciali  di
          cui  e'  autorizzata  l'utilizzazione  a  norma  del  primo
          periodo. 
              5-ter.  Nel  provvedere  sulle  domande  cautelari   in
          materia  di  acquisizione,  utilizzazione   o   rivelazione
          illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
          giudice considera le circostanze di cui  all'articolo  124,
          comma 6-bis. Delle medesime circostanze  il  giudice  tiene
          conto ai fini della valutazione di  proporzionalita'  delle
          misure. 
              5-quater. Fermo quanto previsto  dal  comma  4,  se  le
          misure cautelari adottate a tutela dei segreti  commerciali
          di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai  sensi  del
          comma 3, per mancato inizio  del  giudizio  di  merito  nel
          termine  perentorio  di  cui  al  comma  2  ovvero  perdono
          efficacia a  causa  di  un'azione  o  di  un'omissione  del
          ricorrente, ovvero se viene successivamente  accertato  che
          l'acquisizione, l'utilizzo o la  rivelazione  illeciti  dei
          predetti segreti commerciali non sussisteva, il  ricorrente
          e' tenuto a  risarcire  il  danno  cagionato  dalle  misure
          adottate.».