Art. 9 
 
Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di
  un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti
  scientifici o industriali 
 
  1. All'articolo 388 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: 
  «La  stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di  un
provvedimento  del  giudice  che  prescriva   misure   inibitorie   o
correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale. 
  E' altresi' punito con la pena prevista al  primo  comma  chiunque,
essendo  obbligato  alla  riservatezza  per  espresso   provvedimento
adottato dal giudice  nei  procedimenti  che  riguardino  diritti  di
proprieta' industriale, viola il relativo ordine.»; 
    b) all'ottavo comma le parole:  «quinto  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «settimo comma». 
  2. L'articolo 623 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 623 (Rivelazione di segreti  scientifici  o  commerciali).  -
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,  o
della sua professione o arte, di segreti  commerciali  o  di  notizie
destinate  a  rimanere   segrete,   sopra   scoperte   o   invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto,  e'
punito con la reclusione fino a due anni. 
  La stessa pena si applica a  chiunque,  avendo  acquisito  in  modo
abusivo segreti commerciali, li rivela  o  li  impiega  a  proprio  o
altrui profitto. 
  Se il fatto relativo ai segreti  commerciali  e'  commesso  tramite
qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata. 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.». 
  3.  Ai  fini  dell'articolo  623  del  codice  penale,  nel   testo
riformulato dal presente articolo, le notizie  destinate  a  rimanere
segrete sopra applicazioni  industriali,  di  cui  alla  formulazione
previgente  del  medesimo   articolo   623,   costituiscono   segreti
commerciali. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 338 del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di    un
          provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  o  dei  quali  e'  in   corso
          l'accertamento dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  stessa,
          compie, sui propri o sugli altrui  beni,  atti  simulati  o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti,   e'    punito,    qualora    non    ottemperi
          all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con   la
          reclusione fino a tre anni o con la multa  da  euro  103  a
          euro 1.032. 
              La stessa pena si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di
          protezione  previsto  dall'articolo  342-ter   del   codice
          civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto
          nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel
          procedimento di scioglimento o di cessazione degli  effetti
          civili del matrimonio  ovvero  ancora  l'esecuzione  di  un
          provvedimento del giudice civile, ovvero  amministrativo  o
          contabile, che concerna l'affidamento di minori o di  altre
          persone  incapaci,  ovvero  prescriva  misure  cautelari  a
          difesa della proprieta', del possesso o del credito. 
              La stessa pena si applica a chi elude  l'esecuzione  di
          un  provvedimento  del   giudice   che   prescriva   misure
          inibitorie o correttive a tutela dei diritti di  proprieta'
          industriale. 
              E' altresi' punito con la pena prevista al primo  comma
          chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per  espresso
          provvedimento adottato dal  giudice  nei  procedimenti  che
          riguardino diritti  di  proprieta'  industriale,  viola  il
          relativo ordine. 
              Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde   o
          deteriora  una  cosa  di  sua   proprieta'   sottoposta   a
          pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o  conservativo
          e' punito con la reclusione fino a un anno e con  la  multa
          fino a euro 309. 
              Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e  la
          multa da euro 30 a euro 309 se il  fatto  e'  commesso  dal
          proprietario su una cosa affidata alla sua custodia,  e  la
          reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
          a euro 516 se il fatto e'  commesso  dal  custode  al  solo
          scopo di favorire il proprietario della cosa. 
              Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
          a sequestro giudiziario o  conservativo  che  indebitamente
          rifiuta, omette o ritarda un atto  dell'ufficio  e'  punito
          con la reclusione fino ad un anno o con  la  multa  fino  a
          euro 516. 
              La pena di cui al settimo comma si applica al  debitore
          o  all'amministratore,  direttore  generale  o  liquidatore
          della  societa'  debitrice  che,  invitato   dall'ufficiale
          giudiziario a indicare le cose  o  i  crediti  pignorabili,
          omette di rispondere  nel  termine  di  quindici  giorni  o
          effettua una falsa dichiarazione. 
              Il  colpevole  e'  punito  a  querela   della   persona
          offesa.».