Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri: a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1; b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.