Art. 4 
 
                    Dichiarazione di conformita' 
               e modalita' di detenzione dei campioni 
 
  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'
attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  al
termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di
cui all'Allegato 2 e  inviata  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita'  competente  e
all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 
  2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso
la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',
anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle
autorita' di controllo che la richiedono. 
  3. Il produttore conserva per  cinque  anni  presso  l'impianto  di
produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato
di  conglomerato  bituminoso  prelevato,  al  termine  del   processo
produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013
ai  fini  della  verifica  di  sussistenza  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono  tali
da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche
del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire  la
ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'art. 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di cui all'art. 64, comma  2-novies,  nei  limiti
          ivi previsti; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato.  In  tal   caso,   la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'art.  47  del  Codice  civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              "2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82".».