Art. 5 Sistema di gestione ambientale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilita' dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale. 3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale e' certificato da un organismo terzo accreditato ed e' soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.
Note all'art. 5: - Il regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.