Art. 6 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore   dello   stesso,   presenta   all'autorita'   competente   un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo
216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  ai  sensi  del
Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il  granulato  di
conglomerato bituminoso prodotto puo' essere utilizzato  se  presenta
caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,  attestate
mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4. 
  3. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  4.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1882 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Il testo del Titolo III-bis della Parte  Seconda  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Il testo del Titolo I, Capo IV,  della  Parte  Quarta
          del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   e'
          riportato nelle note all'art. 2.