Art. 6 Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto puo' essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4. 3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 marzo 2018 Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1882
Note all'art. 6: - Il testo del Titolo III-bis della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 2.