IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo  unico
bancario, che prevede che con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero  di
operazioni annue del conto di base  effettuabili  senza  addebito  di
ulteriori spese,  nonche'  il  numero  di  operazioni  sufficienti  a
coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di
base e' destinato; 
  Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del  citato  testo  unico
bancario, che prevede che con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Banca  d'Italia,  e'  stabilito  quando  il
canone annuo del conto  di  base  e  il  costo  delle  operazioni  si
considera  ragionevole  e  coerente  con  finalita'   di   inclusione
finanziaria; 
  Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia,  sono  individuate  le  fasce  di
clientela  socialmente  svantaggiate  e  i  titolari  di  trattamenti
pensionistici ai quali il conto  di  base  e'  offerto  senza  spese,
nonche' definite le condizioni e le modalita' per l'accesso ai  conti
di base gratuiti e le loro caratteristiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto di adottare con un unico decreto i  regolamenti  attuativi
dei citati articoli  126-vicies  semel,  126-vicies  bis,  126-vicies
quater del testo unico bancario; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha espresso  il  proprio  parere  con
nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
  Vista la comunicazione  resa  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018; 
 
                               Adotta 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per: 
  a)  consumatore:  il  soggetto  definito  ai  sensi   dell'articolo
126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
  b)  prestatore  di  servizi  di  pagamento:  i  soggetti   di   cui
all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
  c) conto di pagamento: il conto di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
  d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3,
lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  e)  operazioni  in  numero  superiore:   le   operazioni   di   cui
all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
  f)  operazioni  aggiuntive:  le  operazioni  di  cui   all'articolo
126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  126-vicies
          semel del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 126-vicies semel (Caratteristiche  del  conto  di
          base). - 1. Il conto di base include, a fronte di un canone
          annuale onnicomprensivo,  il  numero  di  operazioni  annue
          effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia. Il decreto individua,  per  uno  o  piu'
          profili  di  clientela  ai  quali  il  conto  di  base   e'
          destinato, un numero di operazioni  sufficiente  a  coprire
          l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i
          servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli
          elencati nell'allegato A,  nonche'  le  relative  eventuali
          scritturazioni contabili. Sul conto  di  base  non  possono
          essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti. 
              2. Il titolare del  conto  di  base  puo'  eseguire  le
          operazioni avvalendosi, senza maggiori  costi,  dei  canali
          telematici disponibili presso il prestatore di  servizi  di
          pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile
          addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in  numero
          superiore. 
              3.  Il  titolare  del  conto  puo'  richiedere,  ma  il
          prestatore  di  servizi  di  pagamento  non  puo'  imporre,
          l'effettuazione  di  operazioni  aggiuntive  o  in   numero
          superiore a quello individuato ai sensi del comma  1.  Alle
          spese addebitabili per tali operazioni  si  applica  l'art.
          126-vicies bis. In ogni caso, il conto  di  base  non  puo'
          prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore
          puo'  effettuare,  in   relazione   ai   servizi   elencati
          nell'allegato A, in eccedenza rispetto a  quanto  stabilito
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui al comma 1. 
              4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce  da
          intermediario, a qualsiasi titolo, per  la  conclusione  di
          contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e  titolari
          di conti di base.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies  bis
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 126-vicies bis (Spese applicabili). - 1.  Nessuna
          spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo  e  gli  oneri
          fiscali previsti  per  legge,  puo'  essere  addebitata  al
          titolare del  conto  per  il  numero  annuo  di  operazioni
          individuato ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1, e
          le relative eventuali scritturazioni contabili. 
              2. Il canone annuo onnicomprensivo  e  il  costo  delle
          operazioni  aggiuntive   o   in   numero   superiore   sono
          ragionevoli  e  coerenti  con   finalita'   di   inclusione
          finanziaria,  avendo  riguardo  al   livello   di   reddito
          nazionale e ai costi mediamente addebitati  dai  prestatori
          di servizi di pagamento a livello nazionale per  i  servizi
          collegati al conto di pagamento, secondo  quanto  stabilito
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca  d'Italia,  tenendo  anche  conto  delle
          condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 
              3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e'
          in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo  stesso
          prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento
          offerti a consumatori con esigenze di base.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  126-vicies
          quater del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 126-vicies quater (Conti di base per  particolari
          categorie di  consumatori).  -  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
          sono  individuate  le  fasce   di   clientela   socialmente
          svantaggiate e i titolari di trattamenti  pensionistici  ai
          quali il conto di base e' offerto senza spese. Il  medesimo
          decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per
          l'accesso  ai  conti   di   base   gratuiti   e   le   loro
          caratteristiche.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
          (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  3  dell'art.
          126-decies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 126-decies (Oggetto,  ambito  di  applicazione  e
          definizioni). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Ai fini del presente capo, l'espressione: 
                a)  "servizi  collegati  al  conto"  indica  tutti  i
          servizi  connessi  all'apertura,  alla  gestione   e   alla
          chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi  l'apertura
          di credito,  lo  sconfinamento  e  le  operazioni  indicate
          all'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27
          gennaio 2010, n. 11; 
                b)   "servizio   di    trasferimento"    indica    il
          trasferimento,  su  richiesta  del   consumatore,   da   un
          prestatore di servizi  di  pagamento  ad  un  altro,  delle
          informazioni su tutti o  su  alcuni  ordini  permanenti  di
          bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata
          ricorrenti  eseguiti  sul  conto   di   pagamento,   o   il
          trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto  di
          pagamento  d'origine   a   un   conto   di   pagamento   di
          destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto
          di pagamento di origine; 
                c)  "operazioni  in  numero  superiore"   indica   le
          operazioni, delle tipologie individuate ai sensi  dell'art.
          126-vicies semel, comma 1,  eseguite  dal  consumatore  sul
          conto di base oltre i limiti numerici  stabiliti  ai  sensi
          del medesimo articolo; 
                d) "operazioni aggiuntive" indica,  in  relazione  al
          conto di base, i servizi e le operazioni,  delle  tipologie
          diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 126-vicies
          semel, comma 1, che  il  consumatore  puo'  richiedere  sul
          conto  di  base.  Si  applicano  le  definizioni   previste
          dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
          e dall'art. 121, comma 1, lettera i); 
                e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                f) "prestatori di servizi  di  pagamento"  indica  le
          banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di
          pagamento e Poste Italiane  s.p.a.,  per  le  attivita'  di
          bancoposta  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
                g) "conto di  base"  indica  un  conto  di  pagamento
          denominato in euro  con  le  caratteristiche  di  cui  alla
          sezione III. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11  (Attuazione
          della  direttiva  2007/64/CE,  relativa   ai   servizi   di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE): 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "consumatore": la persona fisica di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
                b) "servizi di pagamento": le attivita' come definite
          dall'art. 1, comma 2,  lettera  h-septies.1),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                b-bis)  "servizio  di  disposizione  di   ordine   di
          pagamento": un servizio che dispone l'ordine  di  pagamento
          su  richiesta   dell'utente   di   servizi   di   pagamento
          relativamente a un conto di pagamento  detenuto  presso  un
          altro prestatore di servizi di pagamento; 
                b-ter)  "servizio  di  informazione  sui  conti":  un
          servizio online che fornisce informazioni  relativamente  a
          uno o piu'  conti  di  pagamento  detenuti  dall'utente  di
          servizi di pagamento presso un altro prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  presso  piu'  prestatori  di  servizi  di
          pagamento; 
                c) "operazione di pagamento": l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
                c-bis)  "operazione   di   pagamento   a   distanza":
          un'operazione di  pagamento  iniziata  tramite  internet  o
          tramite un  dispositivo  che  puo'  essere  utilizzato  per
          comunicare a distanza; 
                c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento":
          un servizio  di  pagamento  fornito  da  un  prestatore  di
          servizi di  pagamento  che  stipula  un  contratto  con  il
          beneficiario per accettare  e  trattare  le  operazioni  di
          pagamento e che da' luogo a un trasferimento  di  fondi  al
          beneficiario; 
                c-quater) "emissione di strumenti di  pagamento":  un
          servizio di pagamento fornito da un prestatore  di  servizi
          di pagamento  che  stipula  un  contratto  per  fornire  al
          pagatore  uno  strumento  di  pagamento  per   disporre   e
          trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo; 
                d) "sistema di pagamento" o "sistema di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento":   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
                e) "pagatore": il soggetto titolare di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
                f)  "beneficiario":  il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
                g) "prestatore di  servizi  di  pagamento":  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
                g-bis)  "prestatore  di  servizi  di   pagamento   di
          radicamento  del  conto":  un  prestatore  di  servizi   di
          pagamento che offre e amministra un conto di pagamento  per
          un pagatore; 
                h) "utente di servizi di pagamento"  o  "utente":  il
          soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste  di
          pagatore o beneficiario o di entrambi; 
                i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
                l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso
          un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'  utenti
          di servizi di pagamento per l'esecuzione di  operazioni  di
          pagamento; 
                m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale  e
          moneta elettronica cosi' come definita dall'art.  1,  comma
          2, lettera h-ter),  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                n) "rimessa di denaro": servizio di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare  corrispondente,  espresso  in  moneta  avente
          corso legale, al beneficiario o a un  altro  prestatore  di
          servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
          e/o  dove  tali  fondi  sono   ricevuti   per   conto   del
          beneficiario e messi a sua disposizione; 
                o) "ordine di pagamento": qualsiasi  istruzione  data
          da un pagatore o da un beneficiario al  proprio  prestatore
          di  servizi  di  pagamento  con  la  quale  viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
                o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento
          del beneficiario tramite un'operazione di pagamento  o  una
          serie di operazioni di pagamento effettuate  a  valere  sul
          conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal  prestatore
          di servizi  di  pagamento  di  radicamento  del  conto  del
          pagatore,  sulla  base  di   un'istruzione   impartita   da
          quest'ultimo; 
                p) "data valuta": la data di riferimento usata da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
                q) "autenticazione": la  procedura  che  consente  al
          prestatore  di   servizi   di   pagamento   di   verificare
          l'identita' di un utente  di  servizi  di  pagamento  o  la
          validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
          incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
          fornite dal prestatore; 
                q-bis)   "autenticazione    forte    del    cliente":
          un'autenticazione basata sull'uso di due o  piu'  elementi,
          classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
          solo l'utente conosce), del  possesso  (qualcosa  che  solo
          l'utente   possiede)   e   dell'inerenza   (qualcosa    che
          caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
          violazione di uno  non  compromette  l'affidabilita'  degli
          altri, e che e' concepita  in  modo  tale  da  tutelare  la
          riservatezza dei dati di autenticazione; 
                q-ter)  "credenziali  di  sicurezza  personalizzate":
          funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
          di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a  fini
          di autenticazione; 
                q-quater) "dati  sensibili  relativi  ai  pagamenti":
          dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse
          le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
          dei prestatori di servizi  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento e dei prestatori di servizi di  informazione  sui
          conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
          non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; 
                r)  "identificativo  unico":   la   combinazione   di
          lettere, numeri o simboli che il prestatore di  servizi  di
          pagamento indica all'utente di servizi di pagamento  e  che
          l'utente deve fornire al proprio prestatore di  servizi  di
          pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del
          servizio di pagamento e/o il suo  conto  di  pagamento  per
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi  sia
          un conto di pagamento,  l'identificativo  unico  identifica
          solo l'utente del servizio di pagamento; 
                s) "strumento di  pagamento":  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e  di  cui
          l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
          ordine di pagamento; 
                t) "micro-impresa": l'impresa che, al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai  sensi  dell'art.  104,  lettera  a)   della   direttiva
          2015/2366/UE; 
                u)  "giornata  operativa":  il  giorno  in   cui   il
          prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  o  del
          beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione  di
          pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario  per
          l'esecuzione dell'operazione stessa; 
                v) "addebito diretto": un servizio di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
                [z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti;] 
                aa) "tasso di cambio di  riferimento":  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico; 
                bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti
          e forniti in formato digitale  il  cui  uso  o  consumo  e'
          limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono  in
          alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici; 
                cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea. 
              (Omissis).».