Art. 4 
 
                   Fasce socialmente svantaggiate 
 
  1. Il conto di base e' offerto senza spese ed  e'  esente  in  modo
assoluto dall'imposta  di  bollo  ai  sensi  dell'articolo  28  della
tabella allegato B al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, per i consumatori  il  cui  ISEE  in  corso  di
validita'  e'  inferiore  ad  euro  11.600,00.  E'  fatta  salva   la
possibilita' di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in
numero  superiore  nel  rispetto  dei  criteri  di  ragionevolezza  e
coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui  all'articolo
3. 
  2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente
da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella  relativa
richiesta  di  non  essere  titolari  di  altro  conto  di   base   e
autocertificano che il proprio ISEE e' inferiore all'importo  di  cui
al comma 1. 
  3. Il conto puo' essere cointestato solo ai componenti  del  nucleo
familiare sulla cui base e' stato calcolato l'ISEE. 
  4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del  comma
1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del
conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in  corso  di
validita'.  In  caso  di  mancata  comunicazione  entro  il   termine
stabilito, il prestatore di servizi di pagamento  addebita  le  spese
nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza  con  finalita'
di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e,  ove  applicabile,
l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva  l'applicazione
del comma 5. 
  5. In caso di mancata comunicazione entro  il  termine  di  cui  al
comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi  del  comma  4  comporta  la
perdita dell'esenzione  dalle  spese  e  dall'imposta  di  bollo,  il
prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al  titolare,
che puo' recedere entro due mesi, senza che siano  dovute  spese  ne'
l'imposta di bollo. 
  6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento  di
effettuare, relativamente ai conti di cui al  presente  articolo,  le
comunicazioni all'anagrafe  tributaria  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
relativi provvedimenti di attuazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo vigente dell'art. 28 della tabella  allegato
          B del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti): 
              «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se
          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  emesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'art. 6 per  i  soggetti  non  residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono
          comunicare all'anagrafe tributaria,  entro  trenta  giorni,
          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di
          trasformazione, concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni
          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'
          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del
          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di
          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi
          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per
          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le
          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'
          telematiche dei beni da pignorare. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di
          cui all'art. 32, primo comma, numero 7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, e  all'art.  51,  secondo  comma,
          numero 7), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le
          informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili  per  le
          attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
          dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.  371-bis
          del codice di procedura penale, sia nelle fasi  processuali
          successive,  ovvero   degli   accertamenti   di   carattere
          patrimoniale per le finalita' di  prevenzione  previste  da
          specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
          misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.».