Art. 5 
 
Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino  all'importo
                       lordo annuo di € 18.000 
 
  1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino  all'importo
lordo annuo di € 18.000 che non  rientrano  nella  categoria  di  cui
all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere  l'apertura  di  un
conto di base gratuito per la tipologia di servizi  e  il  numero  di
operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilita'  per
il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese  per  le
operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o  in  numero  superiore,
fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3. 
  2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al
comma 1 dichiarano per  iscritto  nella  relativa  richiesta  di  non
essere titolari  di  altro  conto  di  base  e  di  avere  diritto  a
trattamenti  pensionistici  d'importo  complessivo  non  superiore  a
quello stabilito dal comma 1. 
  3. I titolari del conto di base di cui al  comma  1  comunicano  al
prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il
31 maggio di  ogni  anno,  l'importo  del  trattamento  pensionistico
dell'anno cui hanno diritto. 
  4. In caso di mancata comunicazione entro  il  termine  di  cui  al
comma 3 o  se  l'importo  del  trattamento  pensionistico  comunicato
eccedente  l'importo  stabilito  nel  comma  1  comporta  la  perdita
dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento  ne
da' comunicazione al titolare, che  puo'  recedere  entro  due  mesi,
senza che siano dovute le spese.