Art. 5 Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore, fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3. 2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1. 3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto. 4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.