Art. 10 
 
                      Informazione del pubblico 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  5,  comma  7,  il
Ministero ed il SNPA  assicurano,  anche  con  la  pubblicazione  sul
proprio sito internet, una  attiva  e  sistematica  informazione  del
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo
4, ai relativi aggiornamenti ed agli  inventari,  alle  proiezioni  e
alle ulteriori informazioni comunicate alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 8. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 195, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.   5,   l'autorita'
          pubblica  rende   disponibile   l'informazione   ambientale
          detenuta  rilevante  ai  fini   delle   proprie   attivita'
          istituzionali   avvalendosi,   ove    disponibili,    delle
          tecnologie  di  telecomunicazione   informatica   e   delle
          tecnologie elettroniche disponibili. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  un  piano  per  rendere
          l'informazione ambientale progressivamente  disponibile  in
          banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
          tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da  aggiornare
          annualmente. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  l'autorita'  pubblica,  per  quanto  di
          competenza, trasferisce  nelle  banche  dati  istituite  in
          attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: 
                a) i testi di trattati, di convenzioni e  di  accordi
          internazionali,  atti  legislativi  comunitari,  nazionali,
          regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente; 
                b) le politiche, i  piani  ed  i  programmi  relativi
          all'ambiente; 
                c)  le  relazioni  sullo  stato  d'attuazione   degli
          elementi di cui alle  lettere  a)  e  b),  se  elaborati  o
          detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche; 
                d) la relazione sullo stato  dell'ambiente,  prevista
          dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e
          successive modificazioni, e le  eventuali  relazioni  sullo
          stato dell'ambiente a livello regionale o  locale,  laddove
          predisposte; 
                e)  i  dati  o  le  sintesi  di  dati  ricavati   dal
          monitoraggio di attivita' che incidono o  possono  incidere
          sull'ambiente; 
                f) le autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati  dalle
          competenti autorita'  in  applicazione  delle  norme  sulla
          valutazione d'impatto ambientale e gli accordi  in  materia
          ambientale, ovvero un riferimento  al  luogo  in  cui  puo'
          essere  richiesta  o  reperita  l'informazione,   a   norma
          dell'art. 3; 
                g) gli studi sull'impatto ambientale, le  valutazioni
          dei rischi relativi agli  elementi  dell'ambiente,  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il  riferimento  al
          luogo  in  cui  l'informazione   ambientale   puo'   essere
          richiesta o reperita a norma dell'art. 3. 
              4.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,
          l'informazione  ambientale  puo'  essere  resa  disponibile
          creando collegamenti a sistemi informativi e a banche  dati
          elettroniche, anche gestiti da altre  autorita'  pubbliche,
          da rendere facilmente accessibili al pubblico. 
              5. In caso di minaccia imminente per la salute umana  e
          per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
          naturali,    le    autorita'     pubbliche,     nell'ambito
          dell'espletamento  delle  attivita'  di  protezione  civile
          previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
          modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni  in  materia,
          diffondono  senza  indugio  le  informazioni  detenute  che
          permettono, a chiunque possa esserne colpito,  di  adottare
          misure atte a prevenire o alleviare i  danni  derivanti  da
          tale minaccia. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  non  si
          applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  a  meno  che  tale  informazione  non  sia   gia'
          disponibile in forma elettronica.».