Art. 10
Informazione del pubblico
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il
Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sul
proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo
4, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e
alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 8.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita'
pubblica rende disponibile l'informazione ambientale
detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita'
istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita'
pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano per rendere
l'informazione ambientale progressivamente disponibile in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di
competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali,
regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi
all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli
elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o
detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo
stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove
predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal
monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere
sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle
competenti autorita' in applicazione delle norme sulla
valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia
ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo'
essere richiesta o reperita l'informazione, a norma
dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere
richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3,
l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile
creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche,
da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e
per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito
dell'espletamento delle attivita' di protezione civile
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da
tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a meno che tale informazione non sia gia'
disponibile in forma elettronica.».