Art. 11
Norme finali
1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.
2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti
nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del
decreto legislativo n. 171 del 2004.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme
europee che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA
provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario
nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con
gli inventari delle regioni e delle province autonome.».
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 171, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete
di misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria
esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati
alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle
procedure e dei termini fissati dagli articoli che
precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel
Coordinamento di cui all'art. 20. In caso di mancato
adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. I provvedimenti generali attributivi di
finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle
province autonome ed agli enti locali, adottati dal
Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria o
di mobilita' sostenibile, prevedono, tra le cause ostative
all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di
trasmissione o di conformazione previsti all'art. 3, comma
3, all'art. 5, comma 6, all'art. 19 ed ai commi 1, 3 e 4
del presente articolo, nonche' l'indisponibilita' a
sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui
all'art. 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad
inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali
vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta
in tutti i casi fermo, in presenza di tali violazioni,
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente
normativa.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome
elaborano i rispettivi inventari delle emissioni, aventi
adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformita'
ai criteri previsti all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni
quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale
l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di
consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni
e delle province autonome. Gli inventari delle regioni e
delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno
triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per
i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale
su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la
prima volta con riferimento all'anno 2010. Per ciascun anno
in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le
province autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20, i propri
inventari con tale inventario nazionale scalato su base
provinciale. L'ENEA, in collaborazione con l'ISPRA,
provvede a scalare ulteriormente, in coerenza con la
risoluzione spaziale del modello nazionale, l'inventario
nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi
dall'elaborazione di quest'ultimo, al fine di ottenere gli
elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al
comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma e
le valutazioni necessarie all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali
elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle
province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
cui agli articoli 5 e 8.
4. Lo Stato, le regioni e le province autonome
elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli
delle attivita' produttive, con proiezione agli anni in
riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare
l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di
questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli
scenari energetici e dei livelli delle attivita' produttive
si riferiscono alle principali attivita' produttive
responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in
atmosfera, ai piu' importanti fattori che determinano la
crescita economica dei principali settori, come l'energia,
l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile,
l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le
emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV,
parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei
livelli delle attivita' produttive nazionale e provvede a
scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario,
l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini
sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo
nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i
propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base
regionale dello scenario nazionale sulla base degli
indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20. Le
regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra
gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli
strumenti di pianificazione e programmazione previsti in
altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti,
l'agricoltura.
5. Lo Stato, le regioni e le province autonome
selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da
utilizzare per la valutazione e la gestione della qualita'
dell'aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e dei
criteri individuati dall'appendice III. Il confronto tra le
simulazioni effettuate con il modello nazionale e le
simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle
province autonome e' operato sulla base dei parametri
individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all'art. 20. L'ENEA
elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il
mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010,
simulazioni modellistiche della qualita' dell'aria su base
nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni
nazionale opportunamente scalato. I risultati di tali
elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle
province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di
cui agli articoli 5 e 8. L'ENEA elabora inoltre, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni su base
modellistica della qualita' dell'aria in relazione a
specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure
comunitarie, azioni previste all'art. 16 e situazioni di
inadempimento previste al comma 1. L'ENEA partecipa
regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli
avviati nell'ambito dei programmi comunitari riferiti alla
valutazione della qualita' dell'aria.
6. Per l'invio dei dati e delle informazioni di cui
all'art. 19, comma 4, riferiti al 2008, continuano ad
applicarsi i termini previsti dall'art. 8 del decreto
legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio delle informazioni
di cui all'art. 19, comma 7, lettera f), relative al
triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini
previsti dall'art. 9, comma 1, lettera g), e comma 2,
lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.
7. Alla modifica degli allegati e delle appendici del
presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in
base all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e,
limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per
quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In caso di attuazione di successive
direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive
e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei
predetti allegati, alla modifica si provvede mediante
appositi decreti da adottare in base all'art. 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e,
limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per
quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. All'integrazione dell'appendice III, con
la disciplina delle tecniche di modellizzazione e delle
tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, si
deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
8. Con apposito regolamento ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro l'inizio del secondo anno
civile successivo all'entrata in vigore della decisione
prevista all'art. 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE,
si provvede, in conformita' a tale decisione, alla
disciplina delle attivita' di relazione e comunicazione in
sostituzione di quanto previsto all'art. 14, comma 2, ed
all'art. 19.
9. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la
finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente
decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte
con le risorse di bilancio allo scopo destinate a
legislazione vigente, incluse, nei casi ammessi, le risorse
previste dai vigenti programmi di finanziamento in materia
di qualita' dell'aria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2016/2284/UE, si veda nelle note alle premesse.