Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da
fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio nazionale, nelle
zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico;
b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di
inquinanti associate ad attivita' umane;
c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti
organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;
d) obiettivi di qualita' dell'aria: i valori limite, i valori
obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti
dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti solforati espressi
come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido
solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di
idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile;
f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto ed il biossido di
azoto espressi come biossido di azoto;
g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i
composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti
fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di
radiazioni solari;
h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico
pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);
i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato
carbonioso che assorbe la luce;
l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di
ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima
delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa
come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di
riferimento, fissato al 2005;
m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo
scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita,
l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli
aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000
metri;
n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e
in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle
navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel
territorio di un altro Paese;
o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si
estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle
quali e' misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per
la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento
provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti;
p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico
alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni
di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante
misure di mitigazione alla fonte;
q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque
denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a
settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali
di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e
riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in
materia di clima e di energia;
r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.