Art. 3
Impegni nazionali di riduzione delle emissioni
1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista
dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere
applicato fino al 2029;
b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una
traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti
dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di
cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una
traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o
tecnicamente piu' efficiente, purche' a partire dal 2025 questa
converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e
non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per
il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa
definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui
all'articolo 4.
2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano
essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di
inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello
scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la
traiettoria.
3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le
emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e
decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale,
nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili
non metanici prodotte da attivita' di cui alle categorie 3B e 3D
della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della
Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.
4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al
comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di
elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate
sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono
elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle
condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato IV, Parte 4,
inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il
rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma
1, lettera a), si considerano fissati alla data del 4 maggio 2012.
Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV,
Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta alle
ulteriori seguenti condizioni:
a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare
dall'applicazione o dall'attuazione, in ambito nazionale, della
normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla
fonte;
b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla
significativa differenza del fattore di emissione.
5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al
comma 1 non e' rispettato a causa di un inverno eccezionalmente
rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si
considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale
anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello
delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.
6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o
perdita di capacita' nel sistema di produzione o di fornitura di
elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere,
gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un
massimo di tre anni, qualora si dimostri che:
a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure
e politiche, e' stata compiuta per assicurare il rispetto degli
impegni e continuera' ad essere compiuta per rendere il periodo di
non conformita' il piu' breve possibile;
b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla
lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in
modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un
rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa
della popolazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e
6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro
il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui
all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori
interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali
delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro
nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di
cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si
considera accettata per l'anno di riferimento.