Art. 4 Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico 1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1. 2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA. 3. Il primo programma nazionale e' predisposto entro il 30 settembre 2018 ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata. 4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle quali e' consultato anche il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi: a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualita' dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP; b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualita' dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorita' politiche e del rapporto tra tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento; c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo grado di conformita' agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate; d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalita' previste dal comma 1; e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure; f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze; g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame; h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate; i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso. 6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i seguenti criteri: a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile; b) e' assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del programma e gli strumenti di settore; c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni attesa, garantendo priorita' a quelle che assicurano una maggiore proporzionalita'; d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la finalita' di rispettare gli obiettivi di qualita' dell'aria nel territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi; e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione delle emissioni di particolato fine si assicura priorita' a quelle che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon. 7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni. 8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati. 9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti.
Note all'art. 4: - La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata: «PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.