Art. 4
Elaborazione e adozione dei programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico
1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di
origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti
dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'articolo 1.
2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del
supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di
seguito ENEA.
3. Il primo programma nazionale e' predisposto entro il 30
settembre 2018 ed e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere
della Conferenza unificata.
4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione
del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili
per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma
nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori
interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di
consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e
programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nell'ambito delle quali e' consultato anche il Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se
del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero,
in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:
a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali
in termini di impatto sulla qualita' dell'aria nel territorio
nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno,
i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e
valutazione denominato EMEP;
b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in
materia di qualita' dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con
l'indicazione delle relative priorita' politiche e del rapporto tra
tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni
interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le
pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali, regionali e
locali dal vigente ordinamento;
c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e
le misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualita'
dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo
grado di conformita' agli obblighi nazionali ed europei e
dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero
modificate;
d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla
lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un
quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle
previste dalla lettera c), selezionabili per le finalita' previste
dal comma 1;
e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d),
di specifici insiemi di politiche e misure;
f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di
impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile,
sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con
l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative
incertezze;
g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e
definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il
relativo riesame;
h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto
dal vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili
dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che
sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma
riporta le modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto degli
strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di
settore devono essere adeguati al programma stesso.
6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i
seguenti criteri:
a) il programma considera tutti i settori responsabili di
emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con
particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia
e riscaldamento civile;
b) e' assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del
programma e gli strumenti di settore;
c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la
proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni
attesa, garantendo priorita' a quelle che assicurano una maggiore
proporzionalita';
d) nella selezione delle misure del programma si considera anche
la finalita' di rispettare gli obiettivi di qualita' dell'aria nel
territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;
e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione
delle emissioni di particolato fine si assicura priorita' a quelle
che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.
7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori
previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il
programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui
all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le misure opzionali di
cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente
in termini di riduzione delle emissioni.
8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno ogni quattro anni
dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento
del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare,
entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una
proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il
mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero
il rischio che questi non siano rispettati.
9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale
prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi
aggiornamenti.
Note all'art. 4:
- La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricata:
«PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC)».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.