Art. 4 
 
           Elaborazione e adozione dei programmi nazionali 
             di controllo dell'inquinamento atmosferico 
 
  1.  Il   programma   nazionale   di   controllo   dell'inquinamento
atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare  le  emissioni  di
origine antropica  per  rispettare  gli  impegni  nazionali  previsti
dall'articolo  3  e  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 1. 
  2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del
supporto tecnico dell'Istituito superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile,  di
seguito ENEA. 
  3.  Il  primo  programma  nazionale  e'  predisposto  entro  il  30
settembre 2018  ed  e'  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro il  28  febbraio  2019,  previo  parere
della Conferenza unificata. 
  4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione
del programma nazionale, la consultazione dei  soggetti  responsabili
per  l'attuazione  delle  politiche  e  delle  misure  del  programma
nazionale e  degli  altri  soggetti  aventi  competenze  nei  settori
interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure  di
consultazione del pubblico previste per la valutazione  dei  piani  e
programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, nell'ambito  delle  quali  e'  consultato  anche  il  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se
del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere  dal  Ministero,
in collaborazione con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi: 
    a) valutazione del contributo delle fonti di emissione  nazionali
in  termini  di  impatto  sulla  qualita'  dell'aria  nel  territorio
nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se  opportuno,
i dati e le metodologie  del  programma  europeo  di  sorveglianza  e
valutazione denominato EMEP; 
    b)  ricognizione  del  quadro  strategico  nazionale  vigente  in
materia di qualita' dell'aria e di contrasto  dell'inquinamento,  con
l'indicazione delle relative priorita' politiche e del  rapporto  tra
tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni
interessate da impegni di riduzione. Il programma  riporta  anche  le
pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali,  regionali  e
locali dal vigente ordinamento; 
    c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le  politiche  e
le misure vigenti, incluse quelle  previste  dai  piani  di  qualita'
dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo
grado  di  conformita'  agli  obblighi   nazionali   ed   europei   e
dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non  fossero
modificate; 
    d) individuazione, sulla  base  della  valutazione  di  cui  alla
lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e  c),  di  un
quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a  quelle
previste dalla lettera c), selezionabili per  le  finalita'  previste
dal comma 1; 
    e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera  d),
di specifici insiemi di politiche e misure; 
    f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini  di
impatto atteso sulla riduzione  delle  emissioni  e,  ove  possibile,
sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi,  con
l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile,  delle  relative
incertezze; 
    g)  selezione  delle  misure  e  delle  politiche  da  attuare  e
definizione dei tempi per la relativa adozione  e  attuazione  ed  il
relativo riesame; 
    h) individuazione, sulla base del riparto  di  funzioni  previsto
dal  vigente  ordinamento,  dei  soggetti   competenti   responsabili
dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate; 
    i) valutazione della coerenza tra le politiche e  le  misure  che
sono state selezionate e  gli  strumenti  di  settore.  Il  programma
riporta le modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto  degli
strumenti di settore ed individua i casi  in  cui  gli  strumenti  di
settore devono essere adeguati al programma stesso. 
  6.  Per  l'istruttoria  del  programma  nazionale  si  applicano  i
seguenti criteri: 
    a)  il  programma  considera  tutti  i  settori  responsabili  di
emissioni interessate  dagli  impegni  nazionali  di  riduzione,  con
particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura,  energia
e riscaldamento civile; 
    b) e' assicurata la coerenza tra le politiche  e  le  misure  del
programma e gli strumenti di settore; 
    c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche  la
proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni
attesa, garantendo priorita' a quelle  che  assicurano  una  maggiore
proporzionalita'; 
    d) nella selezione delle misure del programma si considera  anche
la finalita' di rispettare gli obiettivi di  qualita'  dell'aria  nel
territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi; 
    e) nella selezione delle misure del programma  per  la  riduzione
delle emissioni di particolato fine si assicura  priorita'  a  quelle
che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon. 
  7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori
previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III,  Parte  1.  Il
programma nazionale contiene inoltre le misure  obbligatorie  di  cui
all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le  misure  opzionali  di
cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente
in termini di riduzione delle emissioni. 
  8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno  ogni  quattro  anni
dalla data della sua adozione. Si procede comunque  all'aggiornamento
del programma, in relazione alle politiche e alle misure da  attuare,
entro diciotto mesi dalla comunicazione di un  inventario  o  di  una
proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui  risulti  il
mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero
il rischio che questi non siano rispettati. 
  9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale
prevista  dal  presente  articolo  si  applica  anche   ai   relativi
aggiornamenti. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - La Parte Seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricata: 
              «PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE  AMBIENTALE
          STRATEGICA   (VAS),   PER   LA   VALUTAZIONE   DELL'IMPATTO
          AMBIENTALE   (VIA)   E   PER   L'AUTORIZZAZIONE   INTEGRATA
          AMBIENTALE (IPPC)». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 agosto 2010, n. 155, si veda nelle note alle premesse.